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	<title>Magister srl &#187; Indagini ambientali e rischio chimico</title>
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	<description>EMISSIONI, ACUSTICA, ANALISI CHIMICHE, IGIENE DEL LAVORO, RIFIUTI, FORMAZIONE</description>
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		<title>Rischio chimico in agricoltura</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono definibili come pesticidi due diverse categorie di prodotti che sono utilizzati in campo agricolo e non solo. Dal punto di vista della regolamentazione comunitaria le due categorie si distinguono in prodotti fitosanitari (Regolamento CE 1107/2009) e prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012). Tecnicamente i prodotti fitosanitari (PF) e i prodotti biocidi (PB) possono anche contenere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono definibili come pesticidi due diverse categorie di prodotti che sono utilizzati in campo agricolo e non solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista della regolamentazione comunitaria le due categorie si distinguono in prodotti fitosanitari (Regolamento CE 1107/2009) e prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012). Tecnicamente i prodotti fitosanitari (PF) e i prodotti biocidi (PB) possono anche contenere lo stesso principio attivo ma, i primi, sono sempre e solo pesticidi utilizzati in agricoltura o in campo florovivaistico, mentre ai biocidi appartengono anche i prodotti disinfettanti, preservanti e antincrostazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di dare supporto al datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico</div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Molti pesticidi sono persistenti e possono essere accessibili al corpo umano.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti sulla salute dipendono dal tipo di molecola utilizzata come sostanza attiva (SA): composti con strutture chimiche simili hanno caratteristiche simili e generalmente un analogo meccanismo di azione.</p>
<p> I lavoratori agricoli sono esposti ai pesticidi attraverso due principali vie di esposizione:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">assorbimento cutaneo</li>
<li style="text-align: justify;">per contatto con i residui sulle attrezzature per l’applicazione o sulle superfici trattate e sugli indumenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’esposizione inalatoria può causare gravi danni al naso e alla gola: infatti le sostanze possono raggiungere le zone di scambio negli alveoli polmonari e diversi organi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si indica poi che la composizione chimico fisica delle sostanze influisce sull’assorbimento: la polvere può essere inalata durante l’apertura dei contenitori, le operazioni di pesata e di miscelazione; l’inalazione di goccioline derivanti da applicazione con spruzzatura a bassa pressione è abbastanza bassa perché la dimensione delle goccioline è tale da favorire la loro deposizione veloce. Quando, invece, vengono utilizzate alte pressioni o apparecchiature di nebulizzazione, le goccioline contenute nella nebbia possono essere più facilmente trasportate nell’aria aumentando il potenziale effetto di esposizione inalatoria. Molte sostanze liquide sono volatili e l’esposizione ai vapori prodotti può non essere trascurabile.</p>
<p style="text-align: justify;">I fattori che entrano in gioco nella valutazione della esposizione professionale a prodotti fitosanitari  sono molteplici e includono, oltre alla natura chimica, fisica e tossicologica delle sostanze attive, anche la frequenza d’uso, la dose di applicazione, l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’ambiente.</p>
<p><strong>Approfondimento:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimico/" target="_blank">Normativa rischio chimico</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Rischio chimico nei calzaturifici</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico-nei-calzaturifici/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico-nei-calzaturifici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 09:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[Da studi epidemiologici eseguiti nell’ultimo trentennio è emerso che le polveri di cuoio sono responsabili dell’insorgenza di manifestazioni tumorali delle fosse nasali e dei seni paranasali e, quindi, da considerarsi agenti cancerogeni. Questi tumori maligni, relativamente rari, compaiono con maggiore frequenza negli addetti all’industria calzaturiera, in particolare agli addetti alle operazioni più polverose in riferimento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4076 alignleft" alt="calzaturificio" src="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2016/01/calzaturificio.jpg" width="269" height="134" /><div class="themeblvd-toggle"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>E' da molto tempo che si considera l'attività svolta all'interno dell'industria calzaturiera a rischio chimico</a><div class="box">nel volume 25  del 1983 delle monografie IARC è riportato come l’incidenza del<strong> tumore nasale</strong> sia maggiore negli addetti dell’industria calzaturiera rispetto alla popolazione generale.</div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p style="text-align: justify;">Da studi epidemiologici eseguiti nell’ultimo trentennio è emerso che le <strong><span style="color: #00ffff;">polveri di cuoio</span></strong> sono responsabili dell’insorgenza di <strong><span style="color: #00ffff;">manifestazioni tumorali</span></strong> delle fosse nasali e dei seni paranasali e, quindi, da considerarsi agenti cancerogeni. Questi tumori maligni, relativamente rari, compaiono con maggiore frequenza negli addetti all’industria calzaturiera, in particolare agli addetti alle operazioni più polverose in riferimento alle polveri di cuoio, quali scarnitura, smerigliatura, cardatura, fresatura, levigatura, carteggiatura di calzature finite o di altri manufatti in cuoio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è stato dimostrato in quali momenti del ciclo di lavoro sia presente una sostanza cui attribuire l’aumento del rischio cancerogeno, con l’eccezione di un’evidente correlazione tra aumento della polverosità e conseguente aumento dei casi di tumore naso sinusale.</p>
<p style="text-align: justify;">Agenti sospettati di cancerogenicità sono:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">componenti organici dei pellami</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">virus o altri agenti biologici che possono contaminare i pellami</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">cromo esavalente residuato dalla concia o derivato da pigmenti usati per la colorazione dei pellami</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">tannini vegetali residuati dalla concia</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">componenti triazonici donatori di formaldeide e/o la formaldeide tal quale residuata da trattamenti conservativi.</span></li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di effettuare il campionamento e l&#8217;analisi di tutti i possibili agenti chimici presenti sul luogo di lavoro</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">I coloranti organici a base azoica presenti in numerosi materiali utilizzati per la produzione calzaturiera, o presenti nei prodotti di finissaggio e guarnitura, così come le ammine aromatiche impiegate come antiossidanti nella gomma, sono tra i prodotti ipotizzati come responsabili di casi di tumore vescicale. Lo IARC nel 1987, ha inserito “la lavorazione e la riparazione di scarpe e stivali” nel Gruppo 1 (circostanza di esposizione considerata cancerogena per l’uomo). (dati ripresi da Piero Emanuele Cirla “Polveri di cuoio ed effetti cancerogeni” ) – [Med Lav Erg 2012; 34:1, 19-23]</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alle disposizioni specifiche contenute nel Titolo IX “Sostanze pericolose” del D.Lgs 81/08 il riferimento, attuale, per le polveri di cuoio è il Capo I “Protezione da agenti chimici”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le polveri di cuoio non sono classificate cancerogene nell’Unione Europea, né l’attività calzaturiera è ricompresa nell’allegato XLII, tuttavia, i tumori delle cavità nasali e i tumori dei seni paranasali in lavoratori addetti alla “Fabbricazione e riparazione delle calzature” sono malattie la cui denuncia è obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel DM 09/04/08 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, gli stessi tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali sono inseriti alla voce 68 “Malattie neoplastiche causate da polveri di cuoio” &#8211; “Lavori che espongono a polveri di cuoio”, attribuendo un ruolo causale netto alle polveri di cuoio.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister può affiancarsi al datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico ai sensi degli artt. 223 e 236 del D.Lgs. 81/08.</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Nel 2012 Regione Lombardia ha emanato un vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività calzaturiere: il documento presenta i risultati di indagini e studi svolte dagli enti di ricerca e servizi di prevenzione presso le aziende del settore calzaturiero con l’obiettivo di individuare non solo i pericoli provenienti da agenti cancerogeni ma tutti i tipi di pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel comparto delle calzature.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/campionamento-e-analisi-chimiche/"><span style="line-height: 13px;">Campionamento e analisi chimiche</span></a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2016/01/AttivitÃ -calzaturiere-vademecum-Reg.-Lomb..pdf" target="_blank">Vademecum Regione Lombardia</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimico/" target="_blank"><strong>Normativa rischio chimico</strong></a></li>
</ul>
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		<title>REACH E CLP</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/reach-e-clp/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/reach-e-clp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[REACH REACH (Registration Evaluation Authorisation of Chemical) è l’acronimo, usato dalla Comunità Europea, per descrivere il sistema di regolamentazione delle sostanze chimiche. La legislazione europea in materia di sostanze chimiche ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei composti chimici prodotti e importati da parte delle aziende del settore. Il Regolamento REACH ha come obiettivo quello [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2013/06/Reach.png"><img class="size-full wp-image-1173 alignleft" alt="Reach" src="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2013/06/Reach.png" width="110" height="80" /></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">REACH</h3>
<p style="text-align: justify;">REACH (Registration Evaluation Authorisation of Chemical) è l’acronimo, usato dalla Comunità Europea, per descrivere il sistema di regolamentazione delle sostanze chimiche. La legislazione europea in materia di sostanze chimiche ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei composti chimici prodotti e importati da parte delle aziende del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento REACH ha come obiettivo quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e ambientale e quello di attuare una semplificazione sostituendo la precedente legislazione europea in ambito chimico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento promuove, altresì, lo sviluppo di metodiche alternative per valutare la tossicità sia delle sostanze nuove sia di quelle già presenti sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi produce e chi importa una determinata sostanza in quantità uguale o superiore a una tonnellata all’anno ha l’obbligo di registrarla presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche.<br />
La registrazione prevede la redazione di un fascicolo tecnico che deve contenere:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">l’identità dei fabbricanti o degli importatori; </span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">l’identità della sostanza; </span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">le informazioni sulla fabbricazione e sugli usi della sostanza: t</span><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">ali informazioni si riferiscono a tutti gli usi identificati dal dichiarante. I fabbricanti e gli importatori prendono in considerazione i rischi di ogni uso segnalato dai loro utenti a valle.</span><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span></li>
<li>la classificazione e l’etichettatura della sostanza;</li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">le istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso della sostanza;</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">il sommario delle informazioni richieste;</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">la dichiarazione da cui risulti se sono state acquisite informazioni per mezzo di esperimenti compiuti su animali vertebrati;</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">le proposte di nuovi esperimenti in funzione delle quantità fabbricate o importate. Le proprietà intrinseche e i pericoli di ciascuna sostanza (proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche), se non sono già conosciuti, possono essere determinati in diversi modi (modelli matematici, studi epidemiologici o esperimenti). Quando sono necessari esperimenti sugli animali, i dichiaranti devono condividere le informazioni per ridurre gli esperimenti al minimo.</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">l’eventuale dichiarazione di autorizzazione, per la consultazione da parte di altri dichiaranti , dei sommari di esperimenti non realizzati su animali vertebrati. Qualora più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza, è incoraggiata la trasmissione comune di dati .</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno da un fabbricante o da un importatore è, inoltre, necessaria una relazione sulla sicurezza chimica, che specifichi le misure di gestione dei rischi. Tale relazione deve includere i differenti scenari di esposizione a seconda degli usi a cui la sostanza è destinata e deve indicare le misure appropriate per la gestione del rischio associato alla sostanza.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="color: #ff0000;">Le sostanze per cui è necessaria l’autorizzazione sono</span></strong>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione classificate in Categoria 1 e 2;</li>
<li style="text-align: justify;">sostanze persistenti, sostanze tossiche e soggette a bioaccumulo (PBT);</li>
<li style="text-align: justify;">sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti (VPVB);</li>
<li style="text-align: justify;">sostanze, come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle identificate caso per caso come aventi effetti gravi ed irreversibili per gli esseri umani o per l’ambiente, equivalenti a quelli delle altre sostanze elencate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le autorizzazioni sono rilasciate se il rischio per la salute umana e l’ambiente rappresentato dall’uso è adeguatamente controllato. Se il rischio non è considerato adeguatamente controllato, un’autorizzazione può essere rilasciata se i vantaggi socioeconomici prevalgono sul rischio per la salute umana e l’ambiente e se non esistono sostanze o tecnologie alternative adatte.</p>
<h3 style="text-align: justify;">CLP</h3>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2013/06/Regol-CE_1272_2008-CLP.pdf" target="_blank">Regolamento CE n. 1272/2008</a>, più noto come CLP (acronimo di Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, è il regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’emanazione del CLP, il sistema europeo si è allineato al GHS, Sistema Globale Armonizzato delle Nazioni Unite, che, ispirandosi principalmente ai quattro sistemi di classificazione “maggiori”, si prefigge l’obiettivo di unificare a livello mondiale la descrizione dei rischi connessi alla gestione delle sostanze chimiche.<br />
In particolare, per quanto concerne la Comunità Europea, il Regolamento CLP sostituisce la Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (DPP).</p>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/01/Regol-UE_2019_521.pdf" target="_blank">Regolamento UE 2019/521</a> modifica il regolamento CLP in quanto è necessario modificare alcune disposizioni sulla scorta della sesta e settima edizione riveduta del GHS</p>
<p>Rientrano sotto la legislazione del CLP, le sostanze chimiche e miscele, inclusi biocidi e antiparassitari, indipendentemente dal loro quantitativo.<br />
Sono escluse invece dal Regolamento:</p>
<ul>
<li>sostanze e miscele destinate all’utilizzatore finale e disciplinate da altra normativa europea (farmaci ad uso umano e veterinario, cosmetici, dispositivi medici, alimenti e mangimi)</li>
<li>sostanze e miscele radioattive,</li>
<li>sostanze e miscele soggette a controllo doganale,intermedi non isolati,sostanze/miscele destinate alla ricerca e non immesse sul mercato rifiuti</li>
</ul>
<h3><div class="shortcode doc"><div class="icon">Scheda Dati di Sicurezza</div></div></h3>
<p style="text-align: justify;">La scheda di dati di sicurezza (SDS) è un importante strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento industriale. La SDS non è solo quel documento informativo necessario, ai fini del <a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/01/Regol-CE_1907_2006-REACH.pdf" target="_blank">Regolamento CE 1907/06</a>, a garantire la corretta trasmissione delle informazioni utili per la gestione di un prodotto chimico, ma si può anche definire come il “Manuale di Istruzioni” di un prodotto chimico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contesto del regolamento CLP, può essere necessario aggiornare una scheda di dati di sicurezza esistente in caso di riclassificazione o di rietichettatura di una sostanza o miscela a norma del regolamento CLP, quando si rendono disponibili nuove informazioni relative ai pericoli oppure quando sostanze o miscele che non sono state classificate a norma della DSP o della DPP attualmente sono classificate come pericolose. Il <a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/01/Regol-UE_830_2015.pdf" target="_blank">Regolamento 830/2015</a> ha stabilito il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle toggle-fancy"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>Contenuto principali sezioni SDS</a><div class="box"></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione 1 &#8211; identificazione sostanza</strong>: sebbene spesso considerata come una delle maggiormente predefinite, anche la prima sezione di una SDS può subire declinazioni di notevole rilevanza, ovvie nel caso della sottosezione 1.2 sugli <span style="text-decoration: underline;">Usi Identificati</span>. Nel caso in questione sia Full che IsoT sono presenti in All.VI al CLP e pertanto dovranno necessariamente veder figurare gli elementi identificativi come da relative colonne, incluso l’Index Number (ovviamente assente per le sostanze escluse dall’elenco delle armonizzate)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione 2 &#8211; identificazione pericoli</strong>: la seconda sezione di una SDS è sicuramente quella maggiormente standardizzata nella resa delle informazioni su classificazione ed etichettatura e, viste le dipendenze dirette da CLP e GHS, non potrebbe essere altrimenti. I dati di etichetta e pericolo devono essere coniugati in coerenza alle successive sezioni da 9 a 12. Interessante nella diversificazione può invece diventare la sottosezione 2.3, spesso oggetto di attenzione secondaria: per i due esempi trattati ad esempio Full è sostanza solida immessa sul mercato come solida che però in uso può essere adoperata in fase liquida e conseguentemente generare un certo tipo di inquinanti atmosferici, opportunamente da indicare; IsoT invece, di natura UVCB come poi indicato alla successiva Sezione 3, non soddisfa i criteri per essere classificata come PBT/vPvB ma possedendo tra i costituenti una sostanza PBT dovrà recarne informazione in questo sottoparagrafo</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione 3 &#8211; composizione</strong>: full riporterà ‘semplicemente’ gli elementi propri di una sostanza in quanto tale, IsoT invece proporrà l’identità dei costituenti noti che contribuiscono alla classificazione (privi però dell’indicazione di pericolo diversamente da quanto accadrebbe nel caso di una miscela)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione 8 &#8211; controllo dell&#8217;esposizione/protezione individuale</strong>: senza ombra di dubbio una delle sezioni di maggior criticità per entrambe le sottosezioni che lo compongono. La 8.1 rappresenta uno degli elementi più ‘ostici’ di una SDS in quanto da diversificare in funzione dello Stato Membro in cui il prodotto viene immessa sul mercato. Di conseguenza in fase di redazione il compilatore dovrà avere ben presenti i riferimenti nazionali del membro UE onde incorrere in una significativa non conformità della Scheda di Dati di Sicurezza. Si ricordi infatti che è obbligo per gli Stati Membri recepire in pieno con opportuno adempimento legislativo quanto disposto in materia dalle Direttive Europee, ma che nulla vieta ad essi di adottare decisioni maggiormente restrittive oppure integrazioni di Valori Limite di Esposizione Professionale per sostanze non presenti negli Allegati CE. Altrettanto interessante per la sottosezione 8.1 è l’aspetto legato a DNEL e PNEC, la cui derivazione rappresenta uno dei passaggi obbligatori per chi è soggetto alla stesura di una CSA”. Riguardo alla sottosezione 8.2 è “opportuno ricordare come i frasari standardizzati spesso non rechino il dettaglio necessario utile a definire le misure di controllo dell’esposizione e che quindi ancora una volta occorra integrarle, ad esempio nel caso dei DPI, riportando i precisi livelli di protezione indicati dalle norme UNI EN</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione 16 &#8211; Altre informazioni</strong>: l’ultima parte di una SDS ne costituisce anche uno degli elementi più variabili. In essa devono infatti figurare tutte le informazioni necessarie all’uso ma fuori contesto nelle precedenti quindici sezioni, quali ad esempio le evidenze di modifica rispetto alla precedente Scheda di Dati di Sicurezza. Un altro fondamentale tipo di dati che può essere trovato in questa sezione (qualora non riportato in altre sezioni) è un maggiore dettaglio sugli usi identificati attraverso il sistema dei Descrittori d’Uso qualora non sia prescritta una CSA (nel caso di IsoT) e quindi la SDS non possieda l’estensione dedicata agli scenari (come invece accade per Full)</p>
<p style="text-align: justify;"></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p style="text-align: justify;">La SDS deve essere obbligatoriamente fornita all’utilizzatore professionale se questa:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento CLP</li>
<li style="text-align: justify;">è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del regolamento REACH</li>
<li style="text-align: justify;">è inclusa nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei 2 punti precedenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La SDS può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del paese destinatario. Le informazioni devono essere riportate in forma chiara e sintetica e devono tener conto delle specifiche esigenze degli utilizzatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/deroga-di-due-anni-per-ladozione-della-etichetta-clp/" target="_blank">Deroga di due anni per l&#8217;adozione della etichetta CLP</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2013/06/131128_Guida_REACH.pdf" target="_blank">Guida al regolamento REACH della Camera di Commercio di Milano</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/reach-modifica-classificazione-etichettatura-e-imballaggio-sostanze-e-miscele/" target="_blank">Etichettatura</a></li>
<li><strong><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimic/" target="_blank">Normativa rischio chimico</a></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
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		<title>REACH &#8211; modifica classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze e miscele.</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/reach-modifica-classificazione-etichettatura-e-imballaggio-sostanze-e-miscele/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionamento e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[Sulla GUUE L 149/1 del 1 giugno 2013 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8/05/2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento prevede anche l’utilizzo di nuovi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sulla <b>GUUE L 149/1 del 1 giugno 2013</b> è pubblicato il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8/05/2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento prevede anche l’utilizzo di nuovi pittogrammi a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 1° giugno 2015 le sostanze e miscele devono essere etichettate secondo la nuova normativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Apporfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/reach-e-clp/" target="_blank">Reach &#8211; CLP e Scheda Dati di Sicurezza (SDS)</a></li>
<li><span style="line-height: 12.997159004211426px;"><strong><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimico/" target="_blank">Normativa rischio chimico</a></strong><br />
</span></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Quali lavorazioni producono polveri di legno?</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/quali-lavorazioni-producono-polveri-di-legno/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[Polveri di legno]]></category>

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		<description><![CDATA[La produzione di polvere di legno avviene tutte le volte che il legno viene segato, perforato, tagliato, piallato, levigato e carteggiato. Il lavoratore può inalare polveri di legno anche quando pulisce i macchinari con aria compressa, pulisce a secco i pavimenti ed effettua dei lavori di manutenzione sulle macchine in presenza di polveri depositate. Generalmente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La produzione di polvere di legno avviene tutte le volte che il legno viene segato, perforato, tagliato, piallato, levigato e carteggiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoratore può inalare polveri di legno anche quando pulisce i macchinari con aria compressa, pulisce a secco i pavimenti ed effettua dei lavori di manutenzione sulle macchine in presenza di polveri depositate.</p>
<p style="text-align: justify;">Generalmente lavorazioni che utilizzano legni duri sono:</p>
<ul>
<li>Forestazione, segagione e lavorazione della legna da ardere</li>
<li>Produzione di pannelli e compensati</li>
<li>Produzione di profilati (parquette, battiscopa, cornici)</li>
<li>Produzione di imballaggi</li>
<li>Produzione di arredamento da pannello</li>
<li>Produzione di arredamento da massello</li>
<li>Produzione di serramenti e porte</li>
<li>Produzione di cofani mortuari</li>
<li>Applicazione parquette</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>mansione della carteggiatura</strong> è quella più a rischio di esposizione a polveri, soprattutto perché rispetto alle altre lavorazioni la posizione dell’operatore è in genere più vicina al punto di generazione delle particelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/polveri-di-legno-duro/">Campionamento polveri di legno</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Quali patologie può provocare la polvere di legno?</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/quali-patologie-puo-provocare-ai-lavoratori-la-polvere-di-legno/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[L’esposizione a polveri di legno può provocare carcinoma dell’etmoide e dei seni paranasali, broncopneumopatia cronica ostruttiva, bronchite cronica enfisematosa, asma bronchiale, alveoliti allergiche estrinseche, ODTS (sindrome tossica da polveri organiche), dovuta probabilmente ad inalazione di sostanze farmacologicamente attive. I potenziali effetti dannosi sulla salute, probabilmente, sono determinati dalla penetrazione e dalla deposizione delle particelle nelle vie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’esposizione a polveri di legno può provocare carcinoma dell’etmoide e dei seni paranasali, broncopneumopatia cronica ostruttiva, bronchite cronica enfisematosa, asma bronchiale, alveoliti allergiche estrinseche, ODTS (sindrome tossica da polveri organiche), dovuta probabilmente ad inalazione di sostanze farmacologicamente attive.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>potenziali effetti dannosi sulla salute</strong>, probabilmente, sono determinati dalla penetrazione e dalla deposizione delle particelle nelle vie aeree secondo diversi meccanismi fisiopatogenetici che possono anche agire in associazione (meccanismi fisici, meccanismi tossici e meccanismi allergici).</p>
<div style="text-align: justify;">Secondo alcuni studiosi i <strong>responsabili dell’azione cancerogena</strong> sono le sostanze originariamente presenti nelle polveri di legno che dovrebbero agire direttamente sui bersagli biologici, altri danno maggiore importanza alla coesposizione ipotizzando che le polveri di legno fungano da veicolo trasportatore di altre sostanze quali ad esempio la formaldeide usata nella produzione di truciolati e compensati.</div>
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		</item>
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