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	<title>Magister srl &#187; Produzione e smaltimento rifiuti</title>
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	<description>EMISSIONI, ACUSTICA, ANALISI CHIMICHE, IGIENE DEL LAVORO, RIFIUTI, FORMAZIONE</description>
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		<title>Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione e smaltimento rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il DM n.69 de 28/03/2018, si vuole regolare la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell&#8217;art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. 152/06. il DM individua i criteri per identificare come granulato di conglomerato bituminoso (art.3), regola gli obblighi dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l&#8217;obbligo di conservazione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con il DM n.69 de 28/03/2018, si vuole regolare la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell&#8217;art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. 152/06. il DM individua i criteri per identificare come granulato di conglomerato bituminoso (art.3), regola gli obblighi dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l&#8217;obbligo di conservazione del campione e le sue esenzioni) e il periodo transitorio di utilizzo del granulato, prima dell&#8217;entrata in vigore delle nuove disposizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DM, che è in vigore dal 04/07/18, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (per tale intendendosi il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice CER 17.03.02).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 3, viene qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">è utilizzabile in miscele bituminose prodotte con miscelazione a caldo o a freddo o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati impiegati nella costruzione di strade</li>
<li>risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242</li>
<li>risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell&#8217;Allegato 1.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di darvi supporto nell&#8217;applicazione del DM 69/18</div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il rispetto dei criteri sopra esposti viene attestato dal produttore tramite una Dichiarazione di Conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e da inviare all&#8217;autorità competente e all&#8217;agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il produttore, entro centoventi giorni dall&#8217;entrata in vigore del DM, dovrà presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 216 o un&#8217;istanza di aggiornamento dell&#8217;autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del Codice Ambiente. Nel frattempo, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all&#8217;articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità.</p>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rifiuti/" target="_blank">Normativa rifiuti</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Raccolta e trasporto di rifiuti metallici</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-metallici/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione e smaltimento rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono state definite le modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Con il DM 01/02/18 sono state definite le modalità gestionali semplificate, mentre con la Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.2/2018 sono state definite le caratteristiche per l’iscrizione nella nuova categoria appositamente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono state definite le modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il DM 01/02/18 sono state definite le modalità gestionali semplificate, mentre con la Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.2/2018 sono state definite le caratteristiche per l’iscrizione nella nuova categoria appositamente definita.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">La società Magister è in grado di seguire la pratica per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo per qualunque categoria.</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’applicazione delle disposizioni del DM è facoltativa e, pertanto, i soggetti che già effettuano questa attività utilizzando la documentazione prevista dal D.Lgs. 152/06 (formulari, registri di carico e scarico) possono valutare se applicare le disposizioni del DM o continuare ad applicare le modalità operative utilizzate finora.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre evidenziare che l&#8217;obiettivo è quello di regolamentare la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici svolti da quelle imprese, quali ad esempio commercianti ambulanti, svuota – cantine e simili, che fino all’introduzione del comma 1-bis nell’art.188 del D.Lgs. 152/06, potevamo operare senza necessità di alcuna autorizzazione e senza l’impiego di formulari e registri di carico e scarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Approfondimento:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rifiuti/" target="_blank">Normativa rifiuti</a></li>
</ul>
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		<title>Residui di produzione come sottoprodotti</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/residui-di-produzione-come-sottoprodotti/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione e smaltimento rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DM n.264/16  contiene il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” ed è entrato in vigore il 02/03/2017. Criteri per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti  Approfondimenti: Normativa rifiuti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il DM n.264/16  contiene il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” ed è entrato in vigore il 02/03/2017.</p>
<p>Criteri per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle toggle-fancy"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>L’obiettivo principale del Decreto è di favorire e agevolare l’utilizzo, come sottoprodotti, di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione. Il provvedimento, inoltre, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06</a><div class="box"></p>
<p>Il decreto si applica ai residui di produzione, ovvero , “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto” mentre non si applica:</p>
<ul>
<li>ai prodotti (ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica)</li>
<li>alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06</li>
<li>ai residui derivanti da attività di consumo.</div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Tramite i nostri consulenti siamo in grado di aiutarvi nell&#8217;applicazione del DM 264/16</div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle toggle-fancy"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>Circolare n.7619 in merito all'applicazione del D.M. 264/2016</a><div class="box">Nella circolare (n. 7619 del 30/05/2017) sono esaminati tutti gli aspetti toccati dal decreto sotto il profilo interpretativo e operativo quali, ad esempio, l&#8217;attuazione delle disposizioni del regolamento, il rispetto di requisiti e condizioni, la compilazione della scheda tecnica, la piattaforma telematica di scambio e l&#8217;Allegato 1 <em>biomasse residuali per uso energetico</em>. In particolare viene ricordato che il decreto non modifica in alcun modo la normativa di riferimento.</p>
<p>Indicazioni operative:</p>
<ul>
<li>non introduce nuovi criteri, ma si tratta di una guida non vincolante per dimostrare la soddisfazione dei criteri previsti dall’art.184-bis del D.Lgs. 152/06. Il soggetto interessato può quindi scegliere strumenti e metodi diversi per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri. Inoltre gli strumenti proposti dal D.M. sono utilizzabili anche per residui diversi da quelli elencati. Alla non obbligatorietà dell’applicazione del D.M. consegue anche il fatto che tale applicazione non può essere considerata come condizione necessaria per poter svolgere un’attività di gestione di sottoprodotti, e quindi anche durante eventuali ispezioni non può esserne richiesta l’applicazione;</li>
<li>non contiene un elenco di materiali senz’altro qualificabili come sottoprodotti né un elenco di trattamenti classificabili a prescindere come “normale pratica industriale”, in quanto occorre sempre effettuare una valutazione del singolo caso specifico (“caso per caso”);</li>
<li>i requisiti previsti devono essere soddisfatti in tutte le fasi di gestione dei residui, dalla loro produzione fino al loro impiego finale come sottoprodotto. Pertanto se un residuo viene inizialmente qualificato come rifiuto non potrà essere successivamente poi qualificato come sottoprodotto;</li>
<li>il produttore iniziale del residuo deve provare che, sin dalla produzione del residuo, non ha intenzione di disfarsene;</li>
<li>ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalle normative per la qualificazione come sottoprodotto, limitatamente a quanto è nella propria disponibilità e conoscenza;</li>
<li>la responsabilità della gestione del residuo come rifiuto ricade sul soggetto che se ne trova in possesso immediatamente prima che diventi rifiuto.</li>
</ul>
<p>La circolare riesamina le modalità di risposta ai quattro requisiti previsti dall’art.184-bis del D.Lgs. 152/06 per la qualificazione di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto:</p>
<ol>
<li>la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto</li>
<li>è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso processo di produzione o nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi</li>
<li>la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale</li>
<li>l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.</div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></li>
</ol>
<p><strong> Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rifiuti/" target="_blank">Normativa rifiuti</a></li>
</ul>
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		<title>Proroga SISTRI</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/proroga-sistri/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione e smaltimento rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[PROROGA SISTRI L’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017: il subentro del nuovo concessionario il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PROROGA SISTRI<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il subentro del nuovo concessionario</li>
<li>il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</li>
<li>la riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/06, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31/12/2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/10, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/06, e successive modificazioni, non si applicano.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Responsabile tecnico  gestione rifiuti (RTGR)</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/responsabile-tecnico-gestione-rifiuti-rtgr/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione e smaltimento rifiuti]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DM n. 120/2014, conosciuto come Regolamento dell’Albo gestori ambientali, detta nuove regole e disposizioni per le imprese iscritte all’Albo. Definisce i nuovi compiti, responsabilità e requisiti che devono essere dimostrati dal Responsabile Tecnico e che il Comitato nazionale è stato chiamato a definire come da disposizioni del Regolamento stesso. Il Comitato, il 30/05/2017, ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il DM n. 120/2014, conosciuto come Regolamento dell’Albo gestori ambientali, detta nuove regole e disposizioni per le imprese iscritte all’Albo.</p>
<p style="text-align: justify;">Definisce i nuovi compiti, responsabilità e requisiti che devono essere dimostrati dal Responsabile Tecnico e che il Comitato nazionale è stato chiamato a definire come da disposizioni del Regolamento stesso. Il Comitato, il 30/05/2017, ha emanato  due delibere con le quali sono stati individuati i requisiti del RTGR, le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle Verifiche: il 16/10/2017 è entrata in vigore la nuova disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">È importante evidenziare che, ai sensi dell’art. 10 c.4,  il RTGR è una delle condizioni necessarie per essere iscritti all’Albo gestori. Si tratta di figura determinante all’interno dell’organizzazione aziendale al punto che, laddove venisse a mancare, le Sezioni dell’Albo sono chiamate ad avviare un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dell’impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">La società Magister ha professionisti disponibili ad assumere il compito di RTGR per imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti</div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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