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Rumore e vibrazioni

Scritto il 2 giugno 2013 da admin

La DGR n. XI/784 di regione Lombardia prevede che, per l’agibilità degli edifici, venga allegata una relazione (collaudo acustico) a firma di un tecnico competente in acustica ambientale sul rispetto in opera dei requisiti acustici passivi dell’edificio e dei loro componenti. Questo è estensibile anche alle opere di ristrutturazione laddove abbiano modificato le prestazioni dell’edificio (la Lombardia è stata molto chiara in merito nella L.R. 13/2001 all’articolo 7).

La legge n. 447/95 prevede la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore (art. 3 “Competenze dello Stato”, comma 1, lettera e).

I requisiti acustici passivi rientrano tra le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, necessari per il rilascio del certificato di agibilità (art. 25 Tu Edilizia). La carenza di requisiti acustici passivi negli edifici costituisce grave difetto e comporta responsabilità contrattuali (art. 1490 c.c.) o extracontrattuali (art. 1669 c.c.) degli appaltatori e dei venditori nei confronti degli acquirenti.

Siamo abilitati a effettuare qualsiasi tipo di indagine e valutazione nel campo dell’acustica e delle vibrazioni come:

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