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	<title>Magister srl &#187; Documento di valutazione rischi</title>
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	<description>EMISSIONI, ACUSTICA, ANALISI CHIMICHE, IGIENE DEL LAVORO, RIFIUTI, FORMAZIONE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 16:51:15 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Rischio chimico in agricoltura</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Indagini ambientali e rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono definibili come pesticidi due diverse categorie di prodotti che sono utilizzati in campo agricolo e non solo. Dal punto di vista della regolamentazione comunitaria le due categorie si distinguono in prodotti fitosanitari (Regolamento CE 1107/2009) e prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012). Tecnicamente i prodotti fitosanitari (PF) e i prodotti biocidi (PB) possono anche contenere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono definibili come pesticidi due diverse categorie di prodotti che sono utilizzati in campo agricolo e non solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista della regolamentazione comunitaria le due categorie si distinguono in prodotti fitosanitari (Regolamento CE 1107/2009) e prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012). Tecnicamente i prodotti fitosanitari (PF) e i prodotti biocidi (PB) possono anche contenere lo stesso principio attivo ma, i primi, sono sempre e solo pesticidi utilizzati in agricoltura o in campo florovivaistico, mentre ai biocidi appartengono anche i prodotti disinfettanti, preservanti e antincrostazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di dare supporto al datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico</div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Molti pesticidi sono persistenti e possono essere accessibili al corpo umano.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti sulla salute dipendono dal tipo di molecola utilizzata come sostanza attiva (SA): composti con strutture chimiche simili hanno caratteristiche simili e generalmente un analogo meccanismo di azione.</p>
<p> I lavoratori agricoli sono esposti ai pesticidi attraverso due principali vie di esposizione:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">assorbimento cutaneo</li>
<li style="text-align: justify;">per contatto con i residui sulle attrezzature per l’applicazione o sulle superfici trattate e sugli indumenti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’esposizione inalatoria può causare gravi danni al naso e alla gola: infatti le sostanze possono raggiungere le zone di scambio negli alveoli polmonari e diversi organi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si indica poi che la composizione chimico fisica delle sostanze influisce sull’assorbimento: la polvere può essere inalata durante l’apertura dei contenitori, le operazioni di pesata e di miscelazione; l’inalazione di goccioline derivanti da applicazione con spruzzatura a bassa pressione è abbastanza bassa perché la dimensione delle goccioline è tale da favorire la loro deposizione veloce. Quando, invece, vengono utilizzate alte pressioni o apparecchiature di nebulizzazione, le goccioline contenute nella nebbia possono essere più facilmente trasportate nell’aria aumentando il potenziale effetto di esposizione inalatoria. Molte sostanze liquide sono volatili e l’esposizione ai vapori prodotti può non essere trascurabile.</p>
<p style="text-align: justify;">I fattori che entrano in gioco nella valutazione della esposizione professionale a prodotti fitosanitari  sono molteplici e includono, oltre alla natura chimica, fisica e tossicologica delle sostanze attive, anche la frequenza d’uso, la dose di applicazione, l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’ambiente.</p>
<p><strong>Approfondimento:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimico/" target="_blank">Normativa rischio chimico</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Assenza o carenza DVR e RSPP &#8211; sentenze</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/assenza-o-carenza-dvr-e-rspp-sentenze/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/assenza-o-carenza-dvr-e-rspp-sentenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 05:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che in questi anni si sono soffermate sulle responsabilità del datore di lavoro per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, per carenze nel processo di valutazione o per la mancanza di nomina dell&#8217;RSPP come ad esempio: Sentenza n. 11204 del 13/03/2018: omessa elaborazione del DVR e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione che in questi anni si sono soffermate sulle responsabilità del datore di lavoro per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, per carenze nel processo di valutazione o per la mancanza di nomina dell&#8217;RSPP come ad esempio:</p>
<ul>
<li>Sentenza n. 11204 del 13/03/2018: <strong>omessa elaborazione del DVR e mancata designazione dell&#8217;RSPP</strong></li>
<li>Sentenza n. 19030 del 20/04/2017: <strong>omessa indicazione delle misure di protezione</strong></li>
<li>Sentenza n. 47002 del 26/11/2015: <strong>omessa previsione di alcuni rischi</strong></li>
<li>Sentenza n. 54998 del 07/12/2017: infortunio e <strong>omessa valutazione del rischio</strong></li>
<li>Sentenza n. 39765 del 02/10/2015: <strong>omessa valutazione del rischio e mancata formazione</strong></li>
</ul>
<h3><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di affiancare il datore di lavoro/RSPP per la stesura del DVR e di assumer l&#8217;incarico di RSPP esterno</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/documento-di-valutazione-dei-rischi/" target="_blank">Documento valutazione rischi (DVR)</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Scelta DPI per mansione</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/scelta-dpi-per-mansione/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/scelta-dpi-per-mansione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.Lgs. 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. La scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs. 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) <em>qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="shortcode alert"><div class="icon">I dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano la soluzione estrema e dovrebbero quindi essere presi in considerazione soltanto dopo tutti gli altri strumenti di controllo del rischio.</div></div></p>
<p style="text-align: justify;">La <span style="text-decoration: underline;">scelta</span> dei <strong>Dispositivi di Protezione Individuale</strong>, definiti come &#8230;.<em>qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro&#8230;.</em>, è un tema di grande importanza per la prevenzione dei problemi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">I DPI si dividono, per tipologia di protezione, in <span style="color: #00ffff;"><strong>prima, seconda e terza categoria</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle toggle-fancy"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>DPI PRIMA CATEGORIA riguarda i pericoli di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire la progressiva verificazione di effetti lesivi quali ad esempio:</a><div class="box"></p>
<ul>
<li>azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici</li>
<li>azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti</li>
<li>contatto o urti con oggetti caldi che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°C</li>
<li>ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali</li>
<li>urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vi tali ed a provocare lesioni a carattere permanente</li>
<li>azione lesiva dei raggi solari</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p style="text-align: justify;"><div class="frame">DPI SECONDA CATEGORIA riguarda la protezione da tutti i pericoli che non rientrano nelle altre due categorie.</div><!-- .frame (end) --></p>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle toggle-fancy"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>DPI TERZA CATEGORIA include i pericoli di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea degli effetti lesivi, quali ad esempio</a><div class="box"></p>
<ul>
<li>inquinamento dell&#8217;atmosfera respirabile o deficienza di ossigeno nella stessa (polveri, gas, combinazioni degli stessi, ecc.)</li>
<li>aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti (con DPI che assicurano protezioni limitate nel tempo)</li>
<li>temperatura d&#8217;aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione</li>
<li>temperatura d&#8217;aria non superiore a &#8211; 50°C</li>
<li>cadute dall&#8217;alto</li>
<li>tensioni elettriche pericolose</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p style="text-align: justify;">Stabilita la presenza di un rischio residuo si procede all&#8217;analisi delle condizioni di lavoro legate al tipo di lavoro da eseguire e, in base al tipo di rischio, si identificano:</p>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">quale compito si deve eseguire</span></li>
<li><span style="color: #00ff00;">da quali rischi si deve proteggere il lavoratore</span></li>
<li><span style="color: #00ff00;">quale parte o parti del corpo si deve/devono proteggere</span></li>
<li><span style="color: #00ff00;">quali specifiche deve avere il DPI</span></li>
<li><span style="color: #00ff00;">chi sono gli utilizzatori</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span class="text-highlight">Non esiste un sistema codificato che stabilisca le procedure da adottare per l’identificazione e la scelta dei DPI.</span><!-- .text-highlight (end) --></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di affiancarsi al datore di lavoro per valutare il DPI più opportuno in base alla mansione</div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>donne lavoratrici</strong> rappresentano in Italia circa il 40% degli occupati ed è, dunque, necessario soffermarsi sulla <strong>scelta dei dispositivi di protezione</strong> anche in un’<strong>ottica di genere. </strong>Tra lavoratrici e lavoratori non c’è solo una differenza fisica: vi sono condizioni di partenza diverse, modalità percettive e anche differenti vulnerabilità. È dunque necessario, specialmente nella valutazione dei rischi, riconoscere tali differenze e adottare un <strong>approccio sensibile alla dimensione di genere</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso il datore di lavoro deve assicurare che:</p>
<ul>
<li>siano muniti del marchio CE</li>
<li>siano rispettate le istruzioni del fabbricante</li>
<li>siano della taglia giusta/siano adatti a chi li indossa;</li>
<li>siano utilizzati per il periodo di tempo indicato dal fabbricante;</li>
<li>siano sottoposti a pulitura e manutenzione adeguate;</li>
<li>l’utilizzatore dei DPI sia stato istruito sull’uso dei DPI appropriati;</li>
<li>non siano scaduti (anche gli elmetti e gli occhiali hanno una data di scadenza);</li>
<li>non siano utilizzati per fini diversi da quelli indicati dal fabbricante;</li>
<li>non siano usati contemporaneamente ad altri DPI incompatibili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per tutti i DPI che necessitano di manutenzione dovrà essere istituito apposito <strong>registro</strong>, sul quale un responsabile nominato dal datore di lavoro dovrà annotare la consegna, le verifiche per l’accertamento di eventuali difetti, la pulizia e disinfezione, le riparazioni e le sostituzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I capi di abbigliamento sono considerati dispositivi di protezione individuali <span style="text-decoration: underline;"><strong>soltanto</strong></span> se sono stati progettati, testati e certificati come protezione da determinati rischi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>IN EVIDENZA</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><span class="text-highlight"><span style="text-decoration: underline;">Omesso utilizzo di DPI</span> è comunque responsabile il datore di lavoro. La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015, ha accolto il ricorso del congiunto di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, affermando la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione</span><!-- .text-highlight (end) --></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a title="Norme DPI" href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2013/06/Elenco-norme-DPI.pdf" target="_blank">28/06/13: elenco norme armonizzate per i DPI</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a title="DPI per lavorazioni del legno" href="http://www.magistersrl.eu/dpi-per-lavorazioni-del-legno/" target="_blank">DPI lavorazioni del legno</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-saldatura/" target="_blank">DPI operazioni di saldatura</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-comparto-edile/" target="_blank">DPI comparto edile</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-rischio-chimico/" target="_blank">DPI rischio chimico</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-rischio-meccanico/" target="_blank">DPI rischio meccanico</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-uditivi-otoprotettori/" target="_blank">DPI uditivi</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-marcatura-ce/" target="_blank">Marcatura corretta di un DPI</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-dvr/" target="_blank"><strong>Normativa di sicurezza sul lavoro</strong></a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Laboratori e rischio chimico</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/laboratori-e-rischio-chimico/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/laboratori-e-rischio-chimico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;INAIL ha diffuso un Manuale per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca così da fornire una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico. All&#8217;interno di un laboratorio l&#8217;impiego delle sostanze coinvolge diversi soggetti, che possono presentare una preparazione non sempre specifica. Gli effetti sulla salute [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;INAIL ha diffuso un Manuale per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca così da fornire una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;interno di un laboratorio l&#8217;impiego delle sostanze coinvolge diversi soggetti, che possono presentare una preparazione non sempre specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti sulla salute che possono realizzarsi a seguito di eventi espositivi ad agenti chimici sono i più diversi, fortemente condizionati dall&#8217;agente chimico e dalle condizioni di esposizione che si realizzano. Le sostanze chimiche sono fonte di pericolo e i relativi rischi devono essere controllati in modo da aumentare la qualità e la sicurezza delle attività di laboratorio. La peculiarità dell&#8217;utilizzo di agenti chimici, in questo contesto lavorativo, è di portare l&#8217;operatore a contatto, normalmente, con volumi  ridotti di sostanze che possono essere utilizzate sotto forma di miscela:  si realizzano così esposizioni ad agenti multipli, ma a basse dosi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><div class="frame"><span style="color: #00ff00;">Possiamo affiancare il datore di lavoro nell&#8217;elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico ai sensi degli artt. 223 e 236 del D.Lgs. 81/08.</span></div><!-- .frame (end) --></h3>
<p style="text-align: justify;">Gli argomenti trattati nel Manuale spaziano dalla normativa europea per la classificazione e l&#8217;etichettatura di sostanze e miscele, ai principi generali di tutela e di controllo dell&#8217;esposizione (DPI compresi) e per la gestione di emergenze in un laboratorio, comprendendo anche esempi di sostanze tra loro incompatibili e segnaletica di sicurezza. In particolare le sostanze pericolose sono trattate al Titolo IX, che illustra al Capo I la &#8220;protezione da agenti chimici&#8221; e al Capo II la &#8220;protezione da agenti cancerogeni e mutageni&#8221;. Per alcune sostanze esistono inoltre dei valori limite di esposizione professionale e dei divieti che è necessario conoscere e rispettare (Allegati XXXVIII, XXXIX e XL).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2016/01/Manuale-INIAL-rischio-chimico-laboratori.pdf" target="_blank">Manuale INIAL</a></span></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico/" target="_blank">Valutazione rischio chimico</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimico/" target="_blank"><strong>Normativa rischio chimico</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Documentazione per inizio attività</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/documentazione-per-inizio-attivita/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/documentazione-per-inizio-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magistersrl.eu/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Al momento dell&#8217;inizio di attività con presenza di dipendenti, il datore di lavoro deve essere informato sugli obblighi inerenti alla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro. E&#8217; obbligatorio, entro 90 gg dall&#8217;inizio dell&#8217;attività o dall&#8217;assunzione di personale: nominare il Responsabile dei Prevenzione e Protezione (RSPP) nominare gli addetti: alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al momento dell&#8217;inizio di attività con <strong>presenza di dipendenti</strong>, il <strong>datore di lavoro</strong> deve essere informato sugli obblighi inerenti alla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; obbligatorio,<strong><span style="color: #ff0000;"> entro 90 gg</span></strong> dall&#8217;inizio dell&#8217;attività o dall&#8217;assunzione di personale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nominare il <strong>Responsabile dei Prevenzione e Protezione</strong> (RSPP)</li>
<li>nominare gli<strong> addetti</strong>:
<ul>
<li>alla <strong>prevenzione incendi</strong>, lotta antincendio e gestione delle emergenze e fargli frequentare il corso obbligatorio</li>
<li>al <strong>primo soccorso</strong> aziendale e fargli frequentare il corso obbligatorio</li>
</ul>
</li>
<li>effettuare la<strong> valutazione di rischi aziendali</strong> (DVR); tale valutazione deve tener conto dei seguenti aspetti:
<ul>
<li>agibilità degli ambienti di lavoro (superficie, luminosità, bagni, spogliatoi, ecc.);</li>
<li>disponibilità di attrezzature di emergenza (lampade di emergenza, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori, telefoni, ecc.);</li>
<li>conformità di impianti e apparecchiature;</li>
<li>conformità di macchine e attrezzature (marcatura, dispositivi di protezione);</li>
<li>esposizione ad agenti chimici (colle, vernici, solventi, fumi, acidi, reagenti, ecc.);</li>
<li>esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale, radiazioni UV, ecc.);</li>
<li>esposizione ad agenti cancerogeni (polveri di legno, amianto, idrocarburi, raggi X, ecc.);</li>
<li>esposizione ad agenti biologici (allevamenti, operatori sanitari, estetiste, dentisti, gestione rifiuti, ecc.);</li>
<li>disponibilità e idoneità dei dispositivi di protezione individuale (scarpe di sicurezza, guanti, tute, occhiali, mascherine, ecc.);</li>
<li>controllo sanitario del personale neo assunto o esposto e rischi particolari;</li>
<li>interferenze con ditte esterne (manutentori, impiantisti, imprese pulizie, autotrasportatori, fornitori, clienti, ecc.);</li>
<li>disponibilità e idoneità di segnaletica di sicurezza (di divieto, pericolo, obbligo, salvataggio, antincendio, esplicativa, ecc.);</li>
<li>presenza di atmosfere esplosive (presenza di gas o polveri combustibili);</li>
</ul>
</li>
<li>formare e informare il personale dipendente sui rischi connessi all&#8217;attività lavorativa, sulle procedure di emergenza e sui responsabili della sicurezza aziendale (RSPP, medico, addetti antincendio e pronto soccorso</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><div class="frame"><span style="color: #00ff00;">La società Magister è in grado di affiancare il datore di lavoro per la predisposizione della documentazione indicata in precedenza</span></div><!-- .frame (end) --></h3>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/documento-di-valutazione-dei-rischi/"><span style="line-height: 13px;">Documento di valutazione dei rischi</span></a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/acustica/">Valutazione rischio rumore e vibrazioni</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/rischio-biologico/">Rischio biologico</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/rischio-esplosione/">Valutazione del rischio esplosione</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>DPI &#8211; Marcatura CE</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/dpi-marcatura-ce/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/dpi-marcatura-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 21:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è il significato di una marcatura CE? La marcatura CE può essere definita come un passaporto o una “licenza di vendita” che permette la libera circolazione nell’ambito del mercato interno dell’Unione Europea. Semplifica il compito di sorveglianza del mercato e certifica (a consumatori, consulenti per la sicurezza, acquirenti) che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Qual è il significato di una marcatura CE?</b></p>
<p style="text-align: justify;">La marcatura CE può essere definita come un passaporto o una “licenza di vendita” che permette la libera circolazione nell’ambito del mercato interno dell’Unione Europea. Semplifica il compito di sorveglianza del mercato e certifica (a consumatori, consulenti per la sicurezza, acquirenti) che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali relativi a sicurezza, salute pubblica, protezione del consumatore e altri specifici aspetti di interesse comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La marcatura CE per i DPI è obbligatoria in Europa dal 1° Luglio 1995.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo strumento legale che definisce i requisiti per la marcatura CE per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è la Direttiva Europea 89/686/CEE.</p>
<p style="text-align: justify;"><b style="font-size: 13px;">Che cosa dice la marcatura CE sulle prestazioni dei DPI?</b></p>
<p style="text-align: justify;">Le prestazioni tecniche dei DPI sono specificate dalle Norme Europee armonizzate o, in assenza di una norma armonizzata, in una corrispondente documentazione tecnica.<br />
Dovrebbe essere possibile reperire tutte le informazioni utili relative alle prestazioni, alla comodità e ad eventuali limitazioni d’uso nelle istruzioni riportate sulla confezione o nel foglietto di istruzioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Quali procedure di certificazione sono state attuate per i diversi tipi di DPI?</b></p>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva 89/686/CEE divide tutti i DPI in tre diverse categorie in base al grado di rischio. Più alto è il rischio per il quale il DPI è utilizzato, più severa è la procedura di certificazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">Categoria I - Procedura di Certificazione:</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Il produttore deve raccogliere tutta la documentazione tecnica che all’occorrenza può essere presentata alle autorità competenti si tratta di un&#8217;autocertificazione.<br />
La marcatura dei prodotti della categoria I è la seguente: CE</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">Categoria II - Procedura di certificazione:</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Il produttore deve presentare i prodotti per l’attestato di certificazione CE ad un organismo di collaudo autorizzato. Anche per i prodotti appartenenti alla categoria II la marcatura è costituita dalle lettere CE.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>Categoria III - Procedura di certificazione:</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere l’attestato di certificazione CE, il produttore deve attuare un sistema di controllo della qualità CE per il prodotto finale oppure un sistema in grado di garantire la qualità della produzione mediante monitoraggio (sotto la supervisione di un organismo notificato).<br />
La marcatura per i prodotti di categoria III è differente dalle altre due</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>CE 0086 (dove 0086 è un esempio di numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 13px;">Approfondimenti:</span></strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-dvr/" target="_blank">Normativa sicurezza sul lavoro</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>DPI &#8211; Saldatura</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/dpi-saldatura/</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;attività di saldatore comporta pericoli a carico degli occhi, del viso , dell&#8217;udito e del corpo intero (a causa della proiezione di materiale incandescente). Le saldature ad arco elettrico, con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto, possono superare i valori limite previsti per la radiazione UV per tempi di esposizione dell’ordine delle decine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività di saldatore comporta pericoli a carico degli occhi, del viso , dell&#8217;udito e del corpo intero (a causa della proiezione di materiale incandescente).</p>
<p style="text-align: justify;">Le saldature ad arco elettrico, con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto, possono superare i valori limite previsti per la <strong><span style="color: #00ffff;">radiazione UV</span></strong> per tempi di esposizione dell’ordine delle decine di secondi a distanza di un metro dall’arco, pertanto riveste un ruolo preponderante, nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione, l’impiego di dispositivi di protezione individuale adeguati al rischio in caso di contattati diretti e ravvicinati come possono essere le esposizioni di addetti alla saldatura e loro assistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Normativa di riferimento in questo settore sono:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">UNI 10912: Dispositivi di protezione individuale &#8211; Guida per la selezione, l&#8217;uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative.<br />
</span></li>
<li>UNI EN 169: Filtri per la saldatura e tecniche connesse &#8211; Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate</li>
<li>UNI EN 379: Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa</li>
<li>UNI EN 175: Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le principali categorie di pericolo riscontrabili nella attività lavorative di saldatura sono di natura <strong>meccanica</strong>, <strong>chimica</strong> e dovuti a <strong>radiazioni</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Siamo in grado di effettuare campionamenti personali e d&#8217;area per la ricerca di agenti chimici durante le attività di saldatura</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’occhio umano è particolarmente esposto ai danni provocati da queste categorie di pericolo, talvolta possono ricorrere circostanze nelle quali si riscontra la simultanea o concorrente presenza di due o più di questi pericoli ed è perciò fondamentale conseguire una stima di tutti potenziali pericoli riscontrabili nell’ambiente di lavoro. Di seguito si riporta una tabella con indicati i principali DPI per gli occhi:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/02/DPI-occhi.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-2151 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" alt="DPI-occhi" src="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/02/DPI-occhi.jpg" width="539" height="366" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La scelta degli occhiali, maschere/occhiali a visiera o schermi per saldatura dipende essenzialmente dalle caratteristiche della prestazione richiesta e dalle condizioni di utilizzo. Gli occhiali e le maschere/occhiali a visiera non forniscono una protezione per il viso e sono quindi inadatti se è richiesta anche una protezione del viso dagli spruzzi di saldatura e/o radiazioni provenienti dalla saldatura ad arco elettrico in grado di bruciare la pelle esposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli occhiali per saldatura non racchiudono completamente le cavità orbitali e quindi non offrono protezione dalle radiazioni diffuse. Gli occhiali vengono normalmente specificati solo per saldo-brasatura e taglio e per quelle persone non direttamente coinvolte nel processo di saldatura o di passaggio nell&#8217;area di saldatura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tutti i DPI devono essere marcati in modo indelebile</strong> in conformità alla norma a cui fanno riferimento.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><div class="frame"><span style="color: #00ff00;">Magister è in grado di affiancarsi all&#8217;RSPP nell&#8217;individuazione della tipologia di DPI più adatta alle mansioni svolte</span></div><!-- .frame (end) --></h3>
<p style="text-align: justify;">I DPI sono, generalmente, composti da un elemento portante (montatura occhiali, guscio schermi e maschere) e da lenti e lastrine sostituibili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>elemento portante</strong> deve riportare:</p>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px;">Identificazione del fabbricante (logo e/o marchio di fabbrica)</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">Numero della pertinente norma europea EN (es. EN 166 se occhiale con lenti incolori, EN 175 se occhiale con lenti verdi destinato alla saldatura)</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">Marchio CE e numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 13px;">Le <strong>lenti</strong> e le lastrine devono essere marcate indelebilmente a secondo dell’utilizzo a cui destinate e, in generale, devono riportare</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px;">Identificazione del fabbricante (logo e/o marchio di fabbrica)</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">Classe ottica 1/2/3 (ad eccezione delle lastrine incolori di copertura ove non è previsto (la classe ottica 3 non è consigliata per lavori continuativi)</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">Marchio CE e numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato</span></li>
</ul>
<p>In base alla tipologia di tecnica di saldatura e all&#8217;amperaggio di utilizzo le lenti devono avere le seguenti gradazioni di colore (DIN):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/02/DPI-codici-DIN.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-2160" alt="DPI-codici DIN" src="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/02/DPI-codici-DIN-1024x317.jpg" width="574" height="178" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">I protettori dell’occhio devono essere puliti, se necessario, in conformità alle istruzioni per l’utilizzatore prima dell’immagazzinamento. Il protettore dell’occhio deve, generalmente, essere pulito con un detergente non aggressivo, acqua tiepida e uno strofinaccio morbido, privo di peluria, poi risciacquato e asciugato. <span>In aggiunta a quanto sopra i DPI possono riportare altri simboli indicanti eventuali settori di impiego particolari o resistenze meccaniche ad impatto con particelle ad alta velocità.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Oltre agli occhi ci possono essere dei pericoli a carico dell&#8217;apparato uditivo a cui si rimanda per un approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda gli <strong><span style="color: #00ffff;">indumenti protettivi</span></strong>, la norma UNI EN ISO 11611 riguarda gli indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi. La sessa specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa e i piedi e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano pericoli comparabili. La norma adotta la ISO 11611:2015, recepita dalla versione internazionale EN ISO 11611:2015 e sostituisce la UNI EN ISO 11611:2008</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-marcatura-ce/"><span style="line-height: 13px;">Marcatura CE di un DPI</span></a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-uditivi-otoprotettori/">DPI otoprotettori</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/fumi-di-saldatura/">Campionamento fumi di saldatura</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Rischio chimico nel settore edile</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico-nel-settore-edile/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico-nel-settore-edile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 08:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio chimico]]></category>

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		<description><![CDATA[All&#8217;interno dei cantieri edili sono presenti diversi prodotti che sono potenzialmente pericolosi per la salute del lavoratore e l’esposizione al rischio può manifestarsi anche a seguito di specifiche lavorazioni: già nel 2004 l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) aveva evidenziato la relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia. : [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-5418 alignright" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" alt="edilizia" src="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2014/02/Edilizia-300x199.jpg" width="270" height="179" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">All&#8217;interno dei cantieri edili sono presenti diversi prodotti che sono potenzialmente pericolosi per la salute del lavoratore e l’esposizione al rischio può manifestarsi anche a seguito di specifiche lavorazioni: già nel 2004 l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) aveva evidenziato la relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia.</span><span style="color: #0000ee;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="text-highlight"><strong>Solventi, adesivi, oli minerali, sostanze bituminose, polveri inalabili e respirabili, fumi di saldatura</strong></span><!-- .text-highlight (end) -->: nel comparto edile uno dei rischi spesso più sottovalutati è il rischio chimico. Inoltre l’esposizione ad agenti chimici può comportare rischi anche per la sicurezza (incendi, esplosioni, ustioni chimiche, &#8230;) e il loro impiego e smaltimento non corretto può risultare dannoso per l’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un modo per ridurre i rischi da esposizione passa attraverso adeguate attività di informazione, formazione e addestramento dei soggetti coinvolti nella gestione del rischio chimico.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><div class="frame"><span style="color: #00ff00;">Magister è in grado di valutare l&#8217;effettivo rischio di esposizione agli agenti chimici presenti sui luoghi di lavoro e anche di misurare la loro concentrazione</span></div><!-- .frame (end) --></h3>
<div class="themeblvd-toggle"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>Sono molteplici i prodotti chimici presenti, o che si possono formare durante le attività lavorative, all'interno di un cantiere edile:</a><div class="box"></p>
<ul>
<li><span style="color: #00ffff;">cementi, calce, stucchi e intonaci</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">vernici, pitture, smalti, solventi e pigmenti</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">svernicianti</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">impermeabilizzanti</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">additivi disarmanti</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">acceleranti e ritardanti</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">colle, resine e similari</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">antiruggine</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">prodotti bituminosi e isolanti a caldo</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">polveri di calce o malte cementizie</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">fumi di saldatura e ossidi metallici</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">gas di combustione</span></li>
</ul>
<p></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) -->
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>E le sostanze e le miscele che espongono al rischio chimico possono inoltre essere presenti sotto diverse forme:</a><div class="box"></p>
<ul>
<li><span style="color: #00ffff;">liquidi (pitture, solventi, vernici, oli disarmanti, impregnanti, ecc.)</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">solidi (impasti cementizi umidi, additivi speciali, bitumi, intonaci, colle, ecc.)</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">polveri (sabbia, cemento, calce, gesso, polveri di legno, polveri inalabili generate da scavi, ecc.)</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">fibre (amianto, lana di vetro, lana di roccia)</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">fumi (fumi di saldatura, posa in opera di materiali bituminosi, catrame, primer, ecc.)</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">nebbie (operazioni di spruzzo, pitture idrosolubili, pitture a solvente, oli disarmanti, ecc.)</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">aeriformi (gas asfissianti in galleria, gas di combustione dei mezzi d&#8217;opera, utilizzati in operazioni di ossitaglio, ecc.)</span></li>
</ul>
<p></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle toggle-fancy"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>Si evidenzia, inoltre, che la crescente attenzione verso la cosiddetta edilizia verde può portare all'esposizione a inquinanti emergenti quali:</a><div class="box"></p>
<ul>
<li><span style="color: #00ffff;">gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano ampio impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">le resine epossidiche sempre più utilizzate per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite</span></li>
<li><span style="color: #00ffff;">le fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali vetrose (FAV), utilizzate come materiali isolanti</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; chiaro, quindi, che quasi tutte le mansioni coinvolte in edilizia possono comportare esposizione al rischio chimico.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: 13px;"><br />
</span></strong></span></h3>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/campionamento-e-analisi-chimiche/" target="_blank"><span style="line-height: 13px;">Campionamenti e analisi chimiche</span></a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/degrado-dei-materiali-contenenti-amianto-mca/" target="_blank">Materiali contenenti amianto</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/dpi-comparto-edile/" target="_blank">Dispositivi di protezione individuale (DPI)</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-dvr/" target="_blank">Normativa di sicurezza sul lavoro</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Regolamento n.1272/08 &#8211; CLP (Classification, Labelling and Packaging)</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/clp/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/clp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Regolamento CLP è stato aggiornato (mediante Regolamento 2023/707) relativamente alle classi di pericolo: interferenti endocrini PBT e vPvB persistente, mobile e tossico (PMT) molto persistente e molto mobile (vPvM) Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino  rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. Le sostanze e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Regolamento CLP è stato aggiornato (mediante Regolamento 2023/707) relativamente alle classi di pericolo:</p>
<ul>
<li>interferenti endocrini</li>
<li>PBT e vPvB</li>
<li>persistente, mobile e tossico (PMT) molto persistente e molto mobile (vPvM)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le sostanze e le miscele con proprietà di <strong><span style="text-decoration: underline;">interferenza con il sistema endocrino</span></strong>  rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sostanze e le miscele <span style="text-decoration: underline;"><strong>PBT</strong></span> (persistenti, bioccumulabili e tossiche) o <span style="text-decoration: underline;"><strong>vPvB</strong></span> (molto persistenti e moto bioccumulabili) sono estremamente problematiche. Non si decompongono facilmente nell’ambiente e tendono ad accumularsi negli organismi viventi attraverso la rete trofica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sostanze <strong><span style="text-decoration: underline;">PMT e vPvM</span></strong> destano preoccupazione in quanto, a causa dell’elevata persistenza e mobilità, conseguenza del loro basso potenziale di adsorbimento, possono entrare nel ciclo dell’acqua, anche potabile, e diffondersi su lunghe distanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 1 giugno 2013 è stato pubblicato il Regolamento 487/2013 del 08/05/2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla <strong>classificazione</strong>, all’<strong>etichettatura</strong> e all’<strong>imballaggio</strong> delle sostanze e delle miscele<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con il Regolamento 487/2013, quarto adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP, basato sulla quarta revisione del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS),  vengono introdotte alcune modifiche, fra le quali:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">introduzione di nuove categorie di pericolo per i gas instabili e gli aerosol non infiammabili</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">introduzione di deroghe concernenti l’etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">possibilità di omettere taluni elementi dell’etichetta dall’imballaggio se il volume della sostanza o della miscela è inferiore a un certo quantitativo</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo regolamento è in vigore dal <span style="text-decoration: underline;">1° dicembre 2014 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele</span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rischio-chimico/" target="_blank">Normativa rischio chimico</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>REACH &#8211; registrazione sostanze</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/reach-registrazione-sostanze/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/reach-registrazione-sostanze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documento di valutazione rischi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magistersrl.eu/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Il  31/05/2013 sono scaduti i termini per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nell’Unione Europea, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all&#8217;anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. Ricordiamo che la scadenza successiva, per le sostanze importate o prodotte in quantità superiori a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il  31/05/2013 sono scaduti i termini per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nell’Unione Europea, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all&#8217;anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che la scadenza successiva, per le sostanze importate o prodotte in quantità superiori a 1 ton/anno, sarà il 1° giugno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">I nuovi regolamenti europei REACH e CLP hanno la finalità di tutelare dal rischio chimico lavoratori, consumatori e ambiente, negli adempimenti previsti da tali regolamenti sono coinvolti non solo produttori ed importatori, ma anche utilizzatori di sostanze chimiche.</p>
]]></content:encoded>
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	</channel>
</rss>
