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	<title>Magister srl</title>
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	<description>EMISSIONI, ACUSTICA, ANALISI CHIMICHE, IGIENE DEL LAVORO, RIFIUTI, FORMAZIONE</description>
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		<title>Olfattometria &#8211; analisi odori</title>
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		<pubDate>Sat, 20 May 2023 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Attraverso la collaborazione con enti certificati, siamo in grado di eseguire i campionamenti per la determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI 13725 (unico metodo accettato a livello internazionale per determinare la concentrazione di odore). Il nostro intervento consiste in: sopralluogo dell&#8217;impianto prelievo dei campioni odorigeni alle sorgenti emissive (camini, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister S.r.l. effettua analisi odorigene (olfattometria dinamica) come specificato dalla DGR n. IX/3018 del 15/02/2012.</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Attraverso la collaborazione con enti certificati, siamo in grado di eseguire i campionamenti per la determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI 13725 (unico metodo accettato a livello internazionale per determinare la concentrazione di odore).</p>
<p style="text-align: justify;">Il nostro intervento consiste in:</p>
<ul>
<li>sopralluogo dell&#8217;impianto</li>
<li>prelievo dei campioni odorigeni alle sorgenti emissive (camini, biofiltri, vasche, cumuli…)</li>
<li>analisi dei campioni al fine di determinare la concentrazione di odore</li>
<li>valutazione dei risultati e confronto con la normativa</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le analisi di olfattometria sono indispensabili per il controllo degli odori sia negli impianti soggetti ad autorizzazione AIA, sia nell’ottica del rispetto dell&#8217;art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006. Attraverso la ricerca ei componenti odorigeni è possibile anche valutare l’efficienza dei presidi ambientali di abbattimento degli odori e ottenere informazioni utili per una corretta gestione di un impianto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Rischio vibrazioni meccaniche in agricoltura</title>
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		<pubDate>Fri, 19 May 2023 06:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Circa l&#8217;80% delle malattie professionali riconosciute nel settore agricolo riguardano il sistema osteo-muscolare, il tessuto connettivo e il sistema nervoso: di queste una quota preponderante è ascrivibile a una eccessiva esposizione a vibrazioni. Spesso il rumore generato sulle macchine agricole è causato da irradiazione acustica dovuta a vibrazioni di pannelli. Il parco macchine italiano è piuttosto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Circa l&#8217;80% delle malattie professionali riconosciute nel settore agricolo riguardano il sistema osteo-muscolare, il tessuto connettivo e il sistema nervoso: di queste una quota preponderante è ascrivibile a una <strong><span style="color: #ff0000;">eccessiva esposizione a vibrazioni</span></strong>. Spesso il rumore generato sulle macchine agricole è causato da irradiazione acustica dovuta a vibrazioni di pannelli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parco macchine italiano è piuttosto datato e una significativa percentuale dei trattori non dispone dei moderni dispositivi per la protezione del conducente: è bene ricordare,  tuttavia, che le normative e i limiti imposti dalle leggi a tutela del lavoratore si applicano all’intero parco macchine.</p>
<h3><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Siamo in grado di effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni come da D.Lgs. 81/08.</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il livello di vibrazioni trasmesse all’operatore può essere modificato dalla presenza di macchine operatrici collegate al trattore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/valutazione-rischio-vibrazioni/" target="_blank">Documento di Valutazione del rischio di vibrazioni meccaniche</a></li>
<li><a href="https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progettazione-acustica-vibratoria-di-macchine-uso-agricolo.html" target="_blank">Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo (INAIL)</a></li>
</ul>
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		<title>Gestione dei rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario</title>
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		<pubDate>Fri, 19 May 2023 06:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magistersrl.eu/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Il DPR 254/03, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell&#8217;articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, riporta un elenco di rifiuti sanitari assimilati agli urbani. Con un interpello (n.12695 del 30/01/2023), il Ministero dell&#8217;Ambiente ha chiarito che, anche a fronte della nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs.116/20 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il DPR 254/03, <em>Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell&#8217;articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179</em>, riporta un elenco di rifiuti sanitari assimilati agli urbani. Con un interpello (n.12695 del 30/01/2023), il Ministero dell&#8217;Ambiente ha chiarito che, anche a fronte della nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs.116/20 nel D.Lgs.152/06, essendo il DPR 254/03 una norma speciale le disposizioni che vi sono contenute sono ancora pienamente applicabili.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, rientrano ancora tra i rifiuti urbani quelli identificabili con il codice CER 18.01.04, anche se assente nell&#8217;allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs.152/06 che individua i rifiuti urbani provenienti da fonti extra-domestiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #33cccc;"><strong>Questi rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuti indifferenziati identificati con il codice CER. 20.03.01,</strong></span> <strong>fatti salvi quei rifiuti, come ad esempio assorbenti e pannolini, per i quali sia stata attivata una raccolta dedicata per effettuarne il successivo recupero.</strong></p>
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		</item>
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		<title>Limite differenziale &#8211; applicabilità</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/limite-differenziale-applicabilita/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/limite-differenziale-applicabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 07:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Si ritiene utile precisare che: i valori limite differenziali di immissione rientrano nella definizione di valore limite di immissione (valida per quelli assoluti e per i differenziali), fornita alla lettera f) dell’art. 2.1 della Legge 447/95 per valore limite di immissione deve intendersi il valore massimo di rumore (immesso, da una o più sorgenti sonore, nell&#8217;ambiente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si ritiene utile precisare che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">i valori limite differenziali di immissione rientrano nella definizione di valore limite di immissione (valida per quelli assoluti e per i differenziali), fornita alla lettera f) dell’art. 2.1 della Legge 447/95</li>
<li style="text-align: justify;">per valore limite di immissione deve intendersi il valore massimo di rumore (immesso, da una o più sorgenti sonore, nell&#8217;ambiente abitativo o nell&#8217;ambiente esterno) misurato in prossimità dei ricettori</li>
<li style="text-align: justify;">la verifica dei valori limite differenziali di immissione deve essere effettuata solo e soltanto all’interno di &#8220;ambienti abitativi&#8221; e quindi esclusivamente in locali “interni” ad un edificio</li>
</ul>
<p>La verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione non può essere effettuata quando:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) in periodo diurno, o a 40 dB(A) in periodo notturno</li>
<li style="text-align: justify;">il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) in periodo diurno, o a 25 dB(A) in periodo notturno</li>
<li style="text-align: justify;">il ricettore si trova nelle aree classificate come esclusivamente industriali (1)</li>
<li style="text-align: justify;">si tratta di rumorosità prodotta:
<ul>
<li style="text-align: justify;">dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime</li>
<li style="text-align: justify;">da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali</li>
<li style="text-align: justify;">da servizi e impianti fissi dell&#8217;edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all&#8217;interno dello stesso)</li>
</ul>
</li>
<li>il Comune non adotta la zonizzazione del territorio (2)</li>
</ul>
<p>NOTE</p>
<p style="text-align: justify;">1) L’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce che&#8230;. <em>tali valori</em> (di limite differenziale) <em>non si applicano aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto</em>. Questo significa che non ha alcuna importanza la posizione della sorgente di rumore, essendo rilevante esclusivamente la posizione dei ricettori.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Con la sentenza n. 880, depositata il 18/02/03, i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che per verificare quali possano essere gli effettivi limiti di rumorosità che dovranno essere rispettati dagli operatori, è necessaria la preventiva predisposizione della zonizzazione acustica ex Legge 447/1995, che costituisce un preciso onere del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/impatto-acustico/" target="_blank">Previsione e valutazione Impatto acustico</a></li>
</ul>
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		</item>
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		<title>Certificazione acustica di macchine e attrezzature</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/certificazione-acustica-macchine-e-attrezzature/</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Riguardo alla certificazione acustica e alla progettazione e fabbricazione di macchine e attrezzature a basso rischio di esposizione a rumore si può definire, a livello di regolamentazione, il seguente quadro generico: Direttiva 06/42/CE impone ai fabbricanti, responsabili dei rischi provocati dal rumore della propria macchina, di ridurre tali rischi al livello minimo, in base al progresso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Riguardo alla certificazione acustica e alla progettazione e fabbricazione di macchine e attrezzature a basso rischio di esposizione a rumore si può definire, a livello di regolamentazione, il seguente quadro generico:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Direttiva 06/42/CE</strong></span> impone ai fabbricanti, responsabili dei rischi provocati dal rumore della propria macchina, di ridurre tali rischi al livello minimo, in base al progresso tecnico e alla possibilità di disporre di mezzi atti a contenere il rumore; la direttiva non fissa limiti sulle emissioni acustiche</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">Direttiva 2000/14/CE</span></strong> si applica a talune categorie di macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; in alcuni casi essa prevede dei limiti di emissione acustica</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">Direttiva 03/10/CE</span></strong> relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore; fissa i valori limite di esposizione dei lavoratori secondo i livelli giornalieri di esposizione e i livelli di pressione acustica di picco</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva 06/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, comunemente chiamata “Direttiva Macchine”, definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine/attrezzature in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato europeo.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per la certificazione del rumore e delle vibrazioni prodotte dalle macchine e attrezzature</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;"><div class="themeblvd-toggle"><a href="#" class="trigger"><span>+</span>La Direttiva Macchine alla lettera u del punto 1.7.4.2. (Informazioni) prevede che debbano essere fornite precise indicazioni riguardanti il rumore prodotto:</a><div class="box"></p>
<ul>
<li>il livello di pressione acustica dell&#8217;emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A), se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato</li>
<li>il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa)</li>
<li>il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell&#8217;emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"></div><!-- .box (end) --></div><!-- .themeblvd-toggle (end) --></p>
<p><span style="text-align: justify;">Le informazioni da riportare nella dichiarazione sull’emissione di rumore riguardano, dunque, tre diversi parametri</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">il livello di pressione sonora di emissione ponderato A (LpA)</span></strong>, nel posto di lavoro. Tale grandezza deve essere determinata per un periodo di tempo tale da rappresentare un ciclo di lavorazione completo della macchina. Essendo un valore che riguarda l’emissione della singola macchina, si devono escludere contributi prodotti dall’ambiente in cui si trova la macchina (riflessioni) come pure da fonti di rumore esterne (altre sorgenti indipendenti dalla macchina oggetto di valutazione). Questa grandezza va misurata per tutte le macchine, seguendo delle norme tecniche opportune, indipendentemente dal fatto che la macchina sia considerata rumorosa.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">il livello di pressione sonora di picco ponderato C (LpC,peak)</span></strong>. Tale grandezza rappresenta il massimo valore raggiunto dalla pressione sonora ponderata C in un periodo di tempo tale da rappresentare un ciclo di lavorazione completo della macchina. Questo valore è importante per macchine che emettano un forte rumore impulsivo.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff6600;">il livello di potenza sonora ponderato A (LwA)</span></strong>. Tale grandezza rappresenta l’energia sonora emessa dalla macchina per via aerea, è una grandezza molto importante in quanto è indipendente dal luogo di installazione. Poiché per determinate macchine la misura che porta alla determinazione di LwA potrebbe essere complessa, questa grandezza dovrà essere misurata e dichiarata nelle istruzioni per l’uso solamente se il livello di pressione sonora di emissione (LpA) supera gli 80 dB(A).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si coglie l&#8217;occasione per ricordare la differenza fra l’<strong><span style="color: #00ffff;">esposizione</span></strong> delle persone al rumore e l’<strong><span style="color: #00ffff;">emissione</span></strong> del rumore da parte della macchina. Se quest’ultima risulta infatti essere una proprietà intrinseca della macchina, l’esposizione delle persone al rumore prodotto dalla macchina dipende da notevoli fattori quali: l’installazione della macchina, le condizioni operative della stessa, le caratteristiche del posto di lavoro, l’emissione acustica proveniente da altre fonti, la posizione delle persone rispetto alla fonte di rumore, la durata dell’esposizione, l’uso di dispositivi di protezione individuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/potenza-sonora/" target="_blank">Misura potenza sonora di macchine e attrezzature</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/normativa-rumore-e-vibrazioni/" target="_blank">Normativa rumore e vibrazioni</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>DPI comparto edile</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/dpi-comparto-edile/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono sostanzialmente due le tipologie di DPI per la protezione da rischio chimico nel comparto edile: la prima tipologia riguarda i dispositivi per la protezione della cute. Nel caso di agenti chimici che, per contatto cutaneo, possono determinare un pericolo per la cute dell’utilizzatore o essere assorbiti tramite essa: in questo caso si parla di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono sostanzialmente due le tipologie di DPI per la protezione da <span style="color: #00ffff;"><strong>rischio chimico</strong></span> nel comparto edile:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la prima tipologia riguarda i dispositivi per la protezione della cute. Nel caso di agenti chimici che, per contatto cutaneo, possono determinare un pericolo per la cute dell’utilizzatore o essere assorbiti tramite essa: in questo caso si parla di guanti e di dispositivi di protezione del corpo che garantiscono una copertura la più ampia possibile della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresa quella del viso e degli occhi. La norma EN ISO 374-1:2018 specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l’utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi.</li>
<li style="text-align: justify;">La seconda tipologia è invece relativa ai dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (APVR) destinati a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Per identificare l’APVR più idoneo è necessaria un’attenta e specifica valutazione del rischio, attraverso la determinazione della natura dell’inquinamento, appurando se esso sia dovuto a particelle, a gas, a vapori, ad insufficienza di ossigeno o ad una combinazione di questi fattori.</li>
</ul>
<h3><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister si può affiancare al datore di lavoro per la valutazione del rischio chimico e per la scelta del DPI più opportuno </div><!-- .frame (end) --><br />
</span></h3>
<p><strong>Approfondimento:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/scelta-dpi-per-mansione/" target="_blank">DPI per mansione</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico-nel-settore-edile/" target="_blank">Rischio chimico nel settore edile</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>D.Lgs. 102/20 &#8211; Emissioni in atmosfera</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/d-lgs-102-20-emissioni-in-atmosfera/</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 28/08/2020 è in vigore il D.Lgs. 102/20 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Il decreto contribuisce a migliorare il quadro normativo di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, prevedendo procedure per le variazioni di titolarità, correggendo alcuni refusi, colmando lacune create dal D.Lgs. 183/17 e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 28/08/2020 è in vigore il D.Lgs. 102/20 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto contribuisce a migliorare il quadro normativo di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, prevedendo procedure per le variazioni di titolarità, correggendo alcuni refusi, colmando lacune create dal D.Lgs. 183/17 e agendo sul sistema sanzionatorio dell’art. 279 del D.Lgs. 152/06.</p>
<p>Il nuovo decreto legislativo opera delle modifiche soprattutto in relazione ai medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo. Le novità introdotte:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Art. 268 del D.Lgs. 152/06</strong> &#8211; viene inserita la definizione di <span class="text-highlight">emissioni odorigene</span><!-- .text-highlight (end) --> &#8230;.<em>emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena</em>. Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con &#8230;.<span class="text-highlight">solvente organico</span><!-- .text-highlight (end) --><em>: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante..</em>.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Art. 269 del D.Lgs. 152/06</strong> - vengono inserite (comma 11-bis e 11-ter) delle precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Art. 271 del D.Lgs. 152/06</strong> - viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle <span class="text-highlight">sostanze</span><!-- .text-highlight (end) --> classificate come <span class="text-highlight">cancerogene</span><!-- .text-highlight (end) --> o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. I gestori sono tenuti a trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle sostanze interessate.</li>
<li style="text-align: justify;">Per gli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/20 in cui sono utilizzate nei cicli produttivi le sostanze o le miscele indicate nel comma 7-bis dell’art. 271 la prima relazione va inviata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Art. 272 del D.Lgs. 152/06 -</strong> vengono modificati i criteri di adesione alle <span class="text-highlight">autorizzazioni a carattere generale</span><!-- .text-highlight (end) --> (RIA). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.</li>
<li style="text-align: justify;">Sempre per quanto riguarda le RIA, si segnala, inoltre, che &#8230;.<em>la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’art. 272 c. 3, del D.Lgs. 152/06 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto</em>.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Art. 281 del D.Lgs. 152/06</strong> - viene aggiunto il nuovo comma 10-bis, che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06. Si vuole ricordare che il D.Lgs. 183/17 ha ridotto le soglie di potenza degli impianti di combustione elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 assoggettando di fatto ad autorizzazione gli stabilimenti aventi impianti con potenza superiore alle nuove soglie, senza, però, fissare la data entro cui avrebbe dovuto avvenire  tale adeguamento.</li>
<li style="text-align: justify;">La <strong>parte II, Allegato I, parte V</strong> è stato modificata con uno specifico nuovo allegato.</li>
</ul>
<h3><div class="frame"><strong><span style="color: #00ff00;">Siamo a disposizione per ulteriori informazioni</span></strong></div><!-- .frame (end) --></h3>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/wps/wp-content/uploads/2021/02/D.Lgs_.-n.-102-2020_06_30.pdf" target="_blank">D.Lgs. n. 102/20</a></li>
</ul>
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		</item>
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		<title>D.Lgs. 44/2020</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/d-lgs-442020/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magistersrl.eu/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicazione del Decreto Legislativo n.44 del 01/06/2020  (attuazione della direttiva (Ue) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) ha comportato l&#8217;aggiornamento e la modifica degli elenchi degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pubblicazione del Decreto Legislativo n.44 del 01/06/2020  (<em>attuazione della direttiva (Ue) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro</em>) ha comportato l&#8217;aggiornamento e la modifica degli elenchi degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione presenti all&#8217;interno del D.Lgs. 81/08.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento è entrato in vigore il 24 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito riportiamo quelle che riteniamo essere le principali modifiche apportate:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla <span class="text-highlight">sorveglianza sanitaria</span><!-- .text-highlight (end) -->: viene previsto che “&#8230;. <em>il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e &#8230;.. segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione &#8230;. Il medico competente fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche</em>”</li>
<li style="text-align: justify;">la <span class="text-highlight">sostituzione dell’allegato XLII</span><!-- .text-highlight (end) --> che contiene l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali, con l’introduzione di una nuova attività (punto 6) dei “<em>lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione</em>”</li>
<li style="text-align: justify;">la <span class="text-highlight">modifica dell’allegato XLIII</span><!-- .text-highlight (end) --> con i valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Il <span class="text-highlight">datore di lavoro</span><!-- .text-highlight (end) --> ha, tra gli altri, numerosi obblighi in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale</span></p>
<ul>
<li><span style="text-align: justify;"> sostituzione delle sostanze classificate cancerogene, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">valutazione del rischio cancerogeno o suo aggiornamento</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">aggiornamento della valutazione dei rischi</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">campionamenti periodici</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione e predisposizione o aggiornamento del Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">La <span class="text-highlight">silice libera cristallina</span><!-- .text-highlight (end) --> è stata inserita nell’elenco dell’allegato XLII e definito il valore limite di esposizione occupazionale di 0,1 mg/m3.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Per le <span class="text-highlight">polveri di legno duro</span><!-- .text-highlight (end) --> il valore viene portato a 3 mg/m3 a titolo transitorio fino al 17/01/2023, dopodiché scenderà a 2 mg/m3.</span></p>
<h3><span style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Siamo a disposizione per ulteriori informazioni</div><!-- .frame (end) --></span><br />
</span></h3>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/campionamento-e-analisi-chimiche/" target="_blank">Monitoraggi ambientali</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/valutazione-rischio-chimico/" target="_blank">Valutazione rischio chimico</a></li>
</ul>
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		</item>
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		<title>Rischio chimico benzinai</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/rischio-chimico-benzinai/</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 10:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Tosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell&#8217;esercizio dei distributori di carburante la mansione a maggior rischio per la salute è connessa con l&#8217;erogazione dei combustibili. Gli addetti alla distribuzione di carburante sono esposti a rischi di natura chimica, derivanti in primo luogo da vapori delle benzine e degli altri carburanti, nonché dai prodotti di combustione emessi dai veicoli Trattandosi di attività [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong style="color: #00ffff;">Nell&#8217;esercizio dei distributori di carburante la mansione a maggior rischio per la salute è connessa con l&#8217;erogazione dei combustibili.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gli addetti alla distribuzione di carburante sono esposti a rischi di natura chimica, derivanti in primo luogo da vapori delle benzine e degli altri carburanti, nonché dai prodotti di combustione emessi dai veicoli</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di attività che comportano esposizione anche a sostanze cancerogene o mutagene vige l&#8217;obbligo dalla valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e della stesura di un documento che riporti i risultati di tale valutazione. In fase di valutazione del rischio si dovrà tenere conto delle caratteristiche delle lavorazioni, in particolare di:</p>
<ul>
<li>tipo di distributore</li>
<li>collocazione e dimensioni dell&#8217;area</li>
<li>numero di colonnine di erogazione</li>
<li>corretto funzionamento dei dispositivi di recupero e abbattimento dei vapori</li>
<li>procedure seguite nell&#8217;erogazione del carburante e procedure generali di lavoro</li>
<li>quantitativi di carburante mediamente erogato e fluttuazioni stagionali o periodiche</li>
<li>durata frequenza delle operazioni di distribuzione di carburante e modalità operative nella fase di rifornimento delle cisterne</li>
<li>numero di lavoratori addetti</li>
<li>grado di formazione e informazione dei lavoratori</li>
<li>risultati degli accertamenti sanitari eseguiti negli ultimi anni</li>
<li>in caso di lavoratrici, bisogna fare anche la valutazione dei rischi per le gravidanza con l&#8217;individuazione delle mansioni non a rischio</li>
</ul>
<h3><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di effettuare supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio</div><!-- .frame (end) --></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Le benzine sono miscele di idrocarburi alifatici ed aromatici di basso peso molecolare, di composizione variabile. Esse contengono, oltre al benzene, una serie di altri composti a possibile azione cancerogena quali dibromuro di etilene, dicloruro di etilene, 1,3 butadiene, formaldeide e, inoltre, toluene, xilene, etilbenzene, n-esano, etanolo, eptano,  ottano, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">Data la capacità del benzene di superare la barriera cutanea, il contatto cutaneo di breve durata (pochi minuti) determina un assorbimento paragonabile a otto ore di esposizione per via inalatoria.</p>
<p><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/valutazione-rischio-chimico/" target="_blank">Valutazione rischio chimico</a></li>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/campionamento-e-analisi-chimiche/" target="_blank">Monitoraggi ambientali</a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Cantine vinicole &#8211; gas free</title>
		<link>http://www.magistersrl.eu/cantine-vinicole-gas-free/</link>
		<comments>http://www.magistersrl.eu/cantine-vinicole-gas-free/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Tosetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magistersrl.eu/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno del comparto viti-vinicolo i rischi di esposizione a gas e vapori è non risulta irrilevante in quanto è frequente l’utilizzo di gas ausiliari il cui scopo è preservare il vino dall’ossidazione (es. azoto e argon) o partecipare al ciclo di produzione in considerazione delle loro caratteristiche (anidride solforosa o alcol etilico). Si segnala che, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">All&#8217;interno del comparto viti-vinicolo i rischi di esposizione a gas e vapori è non risulta irrilevante in quanto è frequente l’utilizzo di gas ausiliari il cui scopo è preservare il vino dall’ossidazione (es. azoto e argon) o partecipare al ciclo di produzione in considerazione delle loro caratteristiche (anidride solforosa o alcol etilico).</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnala che, nel caso dell’azoto, il gas viene anche utilizzato, nel ciclo produttivo, come fluido di spinta durate il travaso da un contenitore all’altro. Possono poi essere presenti i gas e i vapori prodotti durante i processi di fermentazione che, se dispersi all’interno dei locali chiusi della cantina in assenza di una adeguata ventilazione, possono originare una atmosfera pericolosa per i lavoratori.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #00ff00;"><div class="frame">Magister è in grado di effettuare la valutazione della presenza di gas o vapori asfissianti.</div><!-- .frame (end) --></span></h2>
<p style="text-align: justify;">Si sottolinea che l’asfissia risulta essere la prima causa di decesso per infortuni in spazi confinati (45% dei casi), seguita dall’avvelenamento da sostanze tossiche (41% dei casi) e dall’annegamento (nel 14% dei casi).</p>
<p style="text-align: justify;">Le atmosfere sotto-ossigenate conducono alla morte per asfissia se il tenore di ossigeno si riduce a meno del 12%; se la concentrazione di ossigeno si riduce a meno del 7%, l&#8217;asfissia è molto rapida e senza sintomi premonitori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.magistersrl.eu/gas-free/" target="_blank">Certificazione gas-free</a></li>
</ul>
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