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Valutazione rischio chimico

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Il rischio chimico è rappresentato dalla possibilità che un operatore entri in contatto con uno dei numerosissimi preparati chimici che vengono impiegati o che si possono generare durante le lavorazioni.

NOVTA’: il Regolamento CLP è stato recentemente aggiornato relativamente alle classi di pericolo: 1) interferenti endocrini, 2)Persistenza, bioaccumulo e tossicità (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), 3)persistente, mobile e tossico (PMT) molto persistente e molto mobile (vPvM)

Lo schema del documento di valutazione del rischio chimico deve prevedere che, dall’identificazione iniziale dei prodotti chimici e cancerogeni, si proceda all’analisi delle schede di sicurezza, del livello, del modo e della durata dell’esposizione, delle circostanze e delle quantità di sostanze utilizzate, dei valori limite di esposizione e delle misure di prevenzione e protezione.

Possiamo affiancare il datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico ai sensi degli artt. 223 e 236 del D.Lgs. 81/08.

La nostra valutazione viene elaborata considerando le sostanze impiegate nelle situazioni normali, anomale o di emergenza e le sostanze che si possono generare nel corso dell’attività produttiva in qualsiasi situazione come prodotti, intermedi o per combinazione di più sostanze. Vengono, infine, considerati gli effetti sinergici e cumulativi delle sostanze nell’organismo. Le modalità e i criteri per effettuare la valutazione del rischio chimico considerano anche i regolamenti europei REACH (Regolamento 1907/2006) e CLP ( Regolamento 1272/2008).

Si evidenzia che la valutazione del rischio chimico, e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione, devono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il Regolamento REACH non pregiudica l’applicazione della normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso la valutazione dei rischi, deve dimostrare che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente nel luogo di lavoro, vi sia o meno un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

Il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP) , se non diversamente specificato, è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento. Nella normativa vigente i VLEP costituiscono uno tra gli elementi da tenere in considerazione nella valutazione dei rischi (art. 223, D.Lgs. 81/08). L’elenco dei VLEP  è riportato nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e può essere oggetto di aggiornamento a seguito del recepimento delle specifiche direttive.

All’art. 225 vengono introdotte le misurazioni dell’agente chimico quale compito per il datore di lavoro che abbia classificato il rischio come non irrilevante per la salute.Campionamento personale

La società Magister è in grado di effettuare campionamenti e indagini ambientali di svariate matrici organiche e inorganiche

Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono riportate, sia pur in modo indicativo, nell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/08 e riguardano le norme UNI-EN della serie Atmosfera in ambiente di lavoro. Un corretto approccio prevede che le misurazioni dell’agente chimico vadano effettuate successivamente all’adozione delle misure di prevenzione e protezione generali. In questo contesto le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione (misurazioni periodiche).

L’adozione delle misure previste nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 è obbligatoria, a prescindere dall’esito della valutazione dei rischi poiché riguarda requisiti minimi dell’ambiente di lavoro. In particolare, deve essere assicurata la ventilazione generalizzata evitando correnti fastidiose per i lavoratori. Si ricorda anche che l’ aspirazione localizzata deve essere coordinata con eventuali sistemi generali di ventilazione, assicurando il reintegro con apporto di aria salubre dall’esterno ed evitando interferenze tra questi impianti (un impianto di estrazione dell’aria ambientale interferisce con l’aspirazione localizzata riducendone l’efficacia)”.

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