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Autorizzazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)

Ai sensi del D.Lgs. 112/98 è delegata alle Province l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 28/11.

L’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 è relativa alla “Costruzione e all’esercizio” dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e può costituire anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere attraverso un procedimento e un’autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari.

La Lombardia, con Lr n.26 del 12/12/2003, ha delegato alle Province la competenza amministrativa in materia di autorizzazione unica ad eccezione delle grandi derivazioni di acque (ex Rd 1775/1933) che continuano ad essere in capo alla Regione.

NOVITA’

La regione Lombardia con DGR XI/4803 del 31/05/2021 approva le nuove linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia. La DGR definisce le nuove procedure amministrative per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. Il documento sostituisce le precedenti Linee Guida (DGR 3298/2012) ampliandone i contenuti anche agli impianti di produzione di biometano; la revisione si è resa necessaria per aggiornare i contenuti della disciplina regionale sia alla normativa statale che al mutato panorama energetico.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si possono distinguere in:

  • eolico
  • idroelettrico
  • biometano
  • solare termico o fotovoltaico
  • biomasse
  • gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas da digestione anerobica di biomasse

I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.).

La Comunicazione

La comunicazione al Comune è il titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l’installazione di impianti assimilabili ad “attività edilizia libera”.

Introdotta dal D.Lgs. 115/08, la Comunicazione ha ampliato il proprio campo d’azione con l’approvazione della L. 73/10 di conversione del D.L. 40/2010. Attualmente è sufficiente la presentazione della semplice Comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori da parte del soggetti interessato per la realizzazione degli impianti con le seguenti principali caratteristiche:

  • singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
  • impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
  • unità di microcogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 50 kW elettrici (Articolo 27, comma 20, della legge 99/2009)
  • torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili o comunque amovibili
  • impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime di scambio sul posto (SSP)

In ogni caso, il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).

La Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)

Il D.Lgs. 28/11 ha modificato gli schemi autorizzativi: la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) inoltre le Regioni possono ampliare il campo di applicazione di tale strumento autorizzativo a impianti di potenza fino a 1 MW (art. 6). La P.A.S. si applica a:

  • Impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di qualsiasi potenza
  • Impianti fotovoltaici fino a 20 kW
  • Impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt
  • Impianti a biomasse fino a 200 kW
  • Impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt
  • Impianti eolici fino a 60 kW
  • Torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi
  • Impianti idroelettrici fino a 100 kW

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche:

  • il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente
  • l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

Il ricorso alla P.A.S. è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere (in assenza di tale titolo l’impianto deve seguire l’iter autorizzativo unico).

Autorizzazione Unica (AU)

L’Autorizzazione Unica è il provvedimento introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sopra delle soglie di potenza indicate nel decreto. Il procedimento per il rilascio dell’AU viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione.

La società Magister è in grado di istruire interamente la pratica dell’Autorizzazione Unica

La richiesta di autorizzazione deve essere redatta secondo il seguente schema:

RELAZIONE TECNICA

La relazione deve fornire tutti gli elementi atti inquadrare il progetto e, in particolare, deve:

  • indicare la localizzazione dell’impianto (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso, viabilità)
  • descrivere l’impianto in tutte le sue parti
  • dettagliare tutte le fasi di processo
  • riportare il bilancio di massa relativo all’attività dell’impianto
  • indicare se le reti esterne dei servizi sono adatte a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio dell’impianto
  • descrivere le caratteristiche tecniche del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche
  • descrivere il sistema di generazione elettrica
  • definire le procedure atte a individuare e a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza
  • descrivere le fasi, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto
  • riportare un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento
  • calcolo dell’ambito distanziale degli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04

ESAME PAESISTICO

Deve essere presentato un esame paesistico del progetto redatto ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR n.11045 dell’8/11/2002.

STUDIO DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE

Lo studio deve inglobare specifici approfondimenti in relazione alle disposizioni del PTCP. Tale documento andrà allegato ai progetti interessanti ambiti territoriali individuati nelle Tavole 2.1 e 2.3. e può essere eventualmente ricompreso nell’esame paesistico di cui al punto precedente o nello studio paesaggistico previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica se si è in presenza di vincoli ex. D.Lgs. 42/2004.

STUDIO DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AGROFORESTALE

Tale documento riguarda le previsioni di trasformazione dell’uso del suolo, da allegare a progetti interessanti ambiti del territorio rurale qualora il soggetto proponente non svolga attività di imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all’art. 2135 del C.C.I.

STUDIO DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Questo studio riguarda le previsioni di trasformazione dell’uso del suolo da redigere in base alle informazioni, a qualsiasi titolo disponibili, secondo i criteri e le procedure indicate nell’art. 34 del PTCP e qualora l’impianto preveda una trasformazione dell’uso del suolo che interessi ambiti territoriali di particolare criticità idraulica individuati nelle Tavole 2.1.1. – “Indicazioni di piano: sistema fisco naturale” e Tav. 2.2 – “Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale” e aree che risultino soggette a possibile esondazione.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La valutazione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

RELAZIONE GEOLOGICA

Deve essere redatta da tecnico abilitato

PIANO DI MONITORAGGIO

Tale piano deve riguardare le acque di falda dell’area interessata alla realizzazione del progetto comprensiva di proposta di posizionamento di piezometri e dei parametri da monitorare.

PUA

Relazione previsionale redatta ai sensi della DGR 8/5868 del 21/11/2007 e del Manuale di Gestione Nitrati, firmato e timbrato da tecnico competente

LINEE ELETTRICHE

documentazione relativa all’allacciamento, la costruzione e/o l’esercizio di impianti e linee elettriche da autorizzare ai sensi della L.R. 52 del 16/08/1982 (Allegato G).

ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici devono riportare le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare ed essere redatti in scala adeguata, complete di legenda chiara ed esaustiva, timbrati e firmati da tecnico abilitato

  • stralcio (in formato almeno A3) della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il perimetro dell’impianto, centrato rispetto al foglio
  • stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualmente adottato con evidenziato il perimetro dell’impianto (in copia conforme)
  • tavole grafiche (planimetria e sezioni) in scala adeguata che illustrino tutte le aree funzionali dell’impianto
  • schema del sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, con particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione ecc.) in scala adeguata ed indicazione del punto di scarico (fognatura, c.i.s., ecc.)
  • planimetria di dettaglio su cui siano chiaramente individuati tutti i punti di emissione in atmosfera opportunamente numerati (E1, E2…)
  • schema del tracciato della linea elettrica incluso l’identificativo della cabina di consegna e il punto di connessione alla rete elettrica ENEL, evidenziando l’estensione della linea di utenza e di distribuzione

Se, a seguito di verifica, il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) quest’ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i

 

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