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Misurazione del radon

simbolo_radioattivo

Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari dotate di sufficiente energia per ionizzare la materia che attraversano, cioè per mettere in moto un gran numero di particelle elettricamente cariche. Queste, rallentando, depositano energia e creano dei danni alla struttura chimica della materia attraversata (fonte: ENEA).

Il radon è un gas radioattivo presente nel suolo e nei materiali da costruzione ed è una fonte di radiazioni ionizzanti. La presenza del radon è legata all’abbondanza di minerali radioattivi naturali nella crosta terrestre. Tuttavia il radon diventa di particolare interesse, dal punto di vista sanitario, solo quando è presente negli ambienti confinati (indoor) nei quali ha tendenza ad accumularsi come, ad esempio, gli edifici e tutti gli ambienti chiusi.

Si valuta (1) che …. una quota variabile, ma consistente, dei tumori polmonari sia attribuibile al radon. Per quanto riguarda l’Italia, esso può essere …. stimato in 5%-20% di tutti i tumori polmonari e quindi circa 1500-6000 casi/anno. E sulla base di ciò, non stupisce quindi che il gas radon, …. assieme ai suoi prodotti di decadimento, sia stato classificato dallo IARC-OMS, fin dal 1988, come agente cancerogeno di gruppo 1….

La società Magister è in grado di effettuare la misura della concentrazione del radon e la valutazione dell’esposizione personale.

Radon

Dosimetro

Il D.Lgs. 101/20 prevede che nei luoghi di lavoro ci sia l’obbligo della misura del Radon: il datore di lavoro, inoltre, dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

La normativa italiana prevede dei limiti di dose  sull’esposizione della durata di anno solare; pertanto i campionatori dovranno essere lasciati nella medesima posizione per 365 giorni. Per effettuare  una verifica intermedia delle condizioni ambientali si consiglia prevedere ulteriori campionatori ed effettuare una prima analisi trascorsi 3 mesi e poi quella conclusiva allo scadere dell’anno.

Oltre all’esposizione in ambienti sotterranei siamo in grado di effettuare la valutazione del radono presente nel sottosuolo al fine di classificare il rischio dell’area e valutare la necessità di ulteriori indagini o precauzioni da prendere in fase di costruzione di un edificio.

I limiti di riferimento da prendere in considerazione per la valutazione del livello di inquinamento sono essenzialmente due il principale è quello individuato dalla normativa italiana, di cui parliamo sotto, il secondo dall’organizzazione mondiale della sanità:

  • D.Lgs. 101/20 prevede un limite di 300 Bq/m3 sia per gli ambienti civili che per i luoghi di lavoro
  • Il WHO raccomanda, come livello di riferimento, un range compreso tra 100 e 300 Bq/m3

Nel mese di agosto 2020 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/59/UE con il D.Lgs. 101/20. Molte delle disposizioni contenute nelle norme precedenti, riguardanti la radioprotezione in essere nel nostro paese, sono state confermate. Il nuovo decreto costituisce di fatto il testo unico per la radioprotezione, trattando tutti i possibili scenari di rischio correlati alla gestione e all’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, nonché alla radioattività naturale, e codificando di conseguenza le strategie operative per la protezione dei lavoratori e della popolazione. Le principali novità introdotte sono:

+Ossatura del decreto
Il decreto è diviso in 3 sezioni:

  1. Disposizioni generali
  2. Esposizione al radon nei luoghi di lavoro
  3. Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni

Nei primi articoli vengono indicati, come in precedenza, che i principi fondamentali su cui si basa la radioprotezione sono: la giustificazione, l’ottimizzazione e la limitazione delle dosi. La novità riguarda il processo di giustificazione che deve tenere conto … dei risultati della ricerca scientifica e delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema Nazionale….

+Campo di applicazione
Le disposizioni del D.Lgs. 101/20 si applicano a:

  • luoghi di lavoro sotterranei
  • luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10
  • stabilimenti termali.

+Documento di valutazione del rischio
L’articolo 109 dettaglia il contenuto della relazione (che era già prevista), redatta dall’esperto di radioprotezione e dettaglia le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’esperto in radioprotezione.

+Esposizioni professionali alle radiazioni
Per le esposizioni sui luoghi di lavoro viene indicato che non possono essere adibiti a attività lavorative che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti i minori di anni 18 (art.121), sono previste limitazioni in gravidanza (art. 166) e per gli apprendisti e studenti (art.120). Vengono indicati i limiti di dose per i lavoratori esposti e abbatto il limite di dose equivalente per il personale esposto (art.146).

+Valori limite di esposizione professionale
Ilivelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono:

  • 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti
  • 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024
  • 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro

il livello di riferimento di cui all’articolo 17 è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1.

+Leggi abrogate
a) gli artt. 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 (Impiego pacifico dell’energia nucleare)

b) il D.Lgs. n.230/95 come modificato dal D.Lgs. n.241/00, dal D.Lgs. n.23/09, dal D.Lgs. n.100/11, dal D.Lgs. n.185/11, dall’art. 3 del D.Lgs. n.45/14 e dall’art. 2 del D.Lgs. n.137/17

c) il D.Lgs. n.187/00 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)

d) il D.Lgs. n.52/07 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane)

e) il DM 28/09/2011 (Detenzione e contabilità delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari).

Approfondimenti:

 

1) Fonte ISPRA