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Autorizzazioni

EMIDal 13 giugno è in vigore il DPR 13/03/2013 n.59 che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale che gravano sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Regolamento si prefigge lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del DM 18/04/2005.

Fino ad oggi infatti la molteplicità di autorizzazioni ambientali e relativi rinnovi a cui le imprese sono soggette ha rappresentato un ostacolo non indifferente allo svolgimento dell’attività con conseguenti effetti sui costi di gestione

La AUA sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.). Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria.

Il regolamento non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso.

Il menzionato regolamento, dando avvio all’Autorizzazione unica ambientale, un provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive che subentra agli atti di comunicazione, notifica e concessione in ambito ambientale, risponde al complesso obiettivo che punta al completo snellimento di tutti gli oneri burocratici che sono a carico delle piccole e medie imprese, assicurando in tal modo la certezza dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione.scarico acqua

Il regolamento, istituto dal decreto composto da 12 articoli e da un corposo allegato, sostituisce sette diversi provvedimenti e autorizzazioni:
  1.  l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
  2.  la comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/2006, volta all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte
  3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152 /2006
  4. l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 sempre del D.Lgs. 152/2006, inerente la sussistenza di impianti con emissioni modestamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico
  5. la comunicazione o il nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447 del 26/10/1995, in tema di impatto acustico;
  6. l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992;
  7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del, più volte citato, D.Lgs. 152/2006, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.

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