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Valutazione rischio rumore

DPI-acustica
Eseguiamo la valutazione del rischio di esposizione al rumore come previsto dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

L’art.190 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

Il citato decreto individua tre soglie di pericolo:

  • valori inferiori di azione Lex,8h 80 dB(A) o Ppicco 135 dB(C)
  • valori superiori di azione Lex,8h 85 dB(A) o Ppicco 137 dB(C)
  • valori limite di esposizione Lex ,8h 87 dB(A) o Ppicco 140 dB(C)

VALUTAZIONE

La valutazione del rischio, che deve essere effettuata da persone qualificate, è obbligatoria in tutte le aziende in cui siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi, indipendentemente dal settore produttivo.

                                                                            Che cosa deve contenere la valutazione del rischio rumore?

Non sempre vi è nella necessità di dover misurare il livello di pressione sonora per effettuare la valutazione del rischio rumore, si può arrivare ad assegnare un livello espositivo di rischio utilizzando metodi di stima (art. 190 comma 5 bis del D.Lgs. 81/08). Un test possibile per valutare il livello di rumore presente nei luoghi di lavoro è il seguente; durante l’utilizzo delle attrezzature presenti su luogo di lavoro si deve provare a dialogare con un altro operatore secondo le istruzioni sottoriportate:

Tabella tratta da ED6035 - INRS

Tabella tratta da ED6035 – INRS

In base al test il rischio deve essere considerato “dubbio” e, in caso di componenti impulsive, “certo” anche se la durata quotidiana di utilizzo è limitata ad alcuni minuti, quando si è in presenza di un evento acustico intenso (uso del martello o impiego di alcune attrezzature estremamente rumorose come flessibili, mole, saldatrici, ecc).

Per una corretta pianificazione degli interventi di miglioramento è di fondamentale importanza conoscere il livello di pressione sonora fornito dalle attrezzature utilizzate dai lavoratori. A questo scopo la Direttiva macchine viene in aiuto in quanto il libretto di uso e manutenzione delle nuove macchine deve riportare i seguenti dati:

Rumore_Direttiva macchine

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE

Per legge (art.181 c.2 del D.Lgs. 81/08) la valutazione è  da ripetere/aggiornare ogni 4 anni od ogni qualvolta vi è una variazione delle lavorazioni o delle macchine, attrezzature e impianti utilizzati che possono influire in modo sostanziale sul rumore prodotto. Un’ulteriore obbligo di aggiornamento del documento scaturisce dal comma 2 dell’art. 185: infatti è prevista una revisione della valutazione dei rischi qualora il medico competente rilevi, in sede di sorveglianza sanitaria, alterazioni apprezzabili della salute di un lavoratore, legate a uno specifico rischio lavorativo (il rumore o altro agente fisico).

MISURE

FonometroIl comma 2 dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08 dice: “se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione“.

Per la misurazione la normativa fornisce, inoltre, indicazioni in merito ai metodi e agli strumenti da utilizzare che devono essere adeguati:

  • alle caratteristiche del rumore da misurare
  • alla durata dell’esposizione
  • ai fattori ambientali

secondo le indicazioni delle norme tecniche UNI EN ISO 9612 (Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico progettuale) e UNI 9432.

Le misurazioni sono atti tecnici posti in essere da personale adeguatamente qualificato.

PATOLOGIE, LAVORATORI SENSIBILI E SOSTANZE OTOTOSSICHE

Il rumore negli ambienti di lavoro può provocare diversi danni alla salute del lavoratore, dalla perdita permanente di vario grado della capacità uditiva fino a problemi a vari organi e apparati (cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso, …) i cosiddetti effetti extrauditivi. Numerosi studi portano a ritenere che il rumore agisca come un generico elemento di stress e che come tale possa attivare diversi sistemi fisiologici, provocando modificazioni quali aumento della pressione sanguigna e del ritmo cardiaco e vasocostrizione (Thompson, 1999).

L’identificazione di lavoratori particolarmente sensibili è necessaria per consentire al datore di lavoro di adattare le misure di riduzione del rischio anche alle esigenze di questi soggetti, come indicato all’art. 183 del D.Lgs. 81/08. I datori di lavoro sono tenuti a valutare natura, grado e durata dell’esposizione al rumore delle lavoratrici gestanti: qualora sussista un rischio per la sicurezza o per la salute della lavoratrice o un possibile effetto negativo sulla gravidanza, il datore di lavoro deve modificare le condizioni di lavoro della gestante per evitarne l’esposizione. Va inoltre tenuto conto che l’uso di dispositivi di protezione individuale da parte della madre non protegge il feto da pericoli di natura fisica.

Un agente ototossico viene definito come una sostanza che può danneggiare le strutture e/o la funzione dell’orecchio interno (apparato uditivo e vestibolare) e le vie neurali collegate. L’effetto combinato delle sostanze chimiche ototossiche (per inalazione o contatto cutaneo) e dell’esposizione al rumore è particolarmente dannoso per l’udito. Di seguito si riporta una tabella tratta dal documento dell’OSHA “Combined exposure to noise and ototoxic substances” in cui si elencano alcune sostanze ototossiche e le principali attività in cui possono essere usate:

Rumore_sostanze ototossiche

Anche alcuni farmaci hanno effetti ototossici: risultano essere tossici per le strutture neurosensoriali deputate alla funzione uditiva e all’equilibrio (organo del Corti, labirinto posteriore o vestibolo e nervo acustico). Hanno una ototossicità selettiva le seguenti tipologie di farmaci:

  • Antibiotici (streptomicina, neomicina, cefaloridina, gentamicina, viomicina, aminosidina)
  • Diuretici (furosemide, ac.etacrinico)
  • Salicilati (Aspirina)
  • Antimalarici (Chinino)
  • Idantonici
  • FANS (ubuprofene, ketoprofene, diclofenac ecc.)
  • Farmaci antitumorali (Cisplatino e carboplatino).

DPI E SEGNALI DI AVVERTIMENTO

La valutazione può comprendere anche, come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 81/08, la verifica dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dai lavoratori secondo la norma di riferimento, UNI EN 458 che contiene le raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione dei protettori auricolari.

 Possiamo supportarvi nella valutazione e scelta del DPI per ogni mansione ed effettuare la formazione necessaria

E’ fondamentale, durante la valutazione dell’efficacia dei DPI, prendere in considerazione l’intelligibilità dei segnali di avvertimento: per evitare un rischio di infortunio o di incidente i segnali di avvertimento (sirena antincendio, avvisatori acustici dei mezzi in movimento, segnali di allarme presenti su macchine e impianti, ecc.) devono essere sempre chiaramente udibili dai lavoratori indipendentemente dalla condizioni acustiche presenti nell’ambiente di lavoro e tenendo conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi di protezione dell’udito utilizzati. Per garantire l’udibilità il livello di pressione sonora ponderato A del segnale non deve essere inferiore a 65 dB (il livello massimo non dovrebbeessere maggiore di 118 dB(A)) e deve essere soddisfatto almeno uno dei tre criteri seguenti:

  • metodo a: la differenza tra i due livelli di pressione sonora del segnale e del rumore ambiente (qualsiasi suono nell’area di ricezione del segnale non emesso dal trasmettitore del segnale di pericolo) deve essere maggiore di 15 dB
  • metodo b: il livello di pressione sonora del segnale in una o più bande di ottava deve essere maggiore della soglia effettiva di mascheramento di almeno 10 dB nella banda di ottava considerata
  • metodo c: il livello di pressione sonora del segnale in una o più bande di terzo di ottava deve essere maggiore della soglia effettiva di mascheramento di almeno 13 dB nella banda di terzo di ottava considerata

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti all’esposizione al rumore con particolare riferimento:

  • alla natura dei rischi
  • alle misure adottate per ridurre al minimo il rischio rumore
  • ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
  • ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali
  • all’uso corretto dei DPI dell’udito
  • all’utilità della segnaletica di sicurezza
  • alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

L’addestramento all’uso dei DPI per l’udito è obbligatorio.

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