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Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso

Scritto il 27 giugno 2018 da admin

Con il DM n.69 de 28/03/2018, si vuole regolare la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. 152/06. il DM individua i criteri per identificare come granulato di conglomerato bituminoso (art.3), regola gli obblighi dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’obbligo di conservazione del campione e le sue esenzioni) e il periodo transitorio di utilizzo del granulato, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il DM, che è in vigore dal 04/07/18, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (per tale intendendosi il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice CER 17.03.02).

Ai sensi dell’art. 3, viene qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

  • è utilizzabile in miscele bituminose prodotte con miscelazione a caldo o a freddo o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati impiegati nella costruzione di strade
  • risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242
  • risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

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Il rispetto dei criteri sopra esposti viene attestato dal produttore tramite una Dichiarazione di Conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e da inviare all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del DM, dovrà presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del Codice Ambiente. Nel frattempo, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità.

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