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DPCM 05/12/97

Scritto il 4 luglio 2013 da admin

Prima dell’emanazione del decreto l’unico regolamento che stabiliva prestazioni minime di fonoisolamento e di comfort acustico in un appartamento era il Regolamento di Igiene.

A differenza, ad esempio, dei requisiti aeroilluminanti o delle volumetrie dei locali, complici le Amministrazioni locali e la mancanza di strumentazione e di personale di controllo, ma soprattutto a causa della mancanza di una mentalità aperta al problema, le richieste relative alle prestazioni acustiche erano frequentemente disattese, con gravi disagi da parte degli utenti finali, che si trovavano a percepire anche i minimi sussurri da parte del vicino.

Con questo nuovo decreto si è cercato di armonizzare i coefficienti di fonoisolamento delle strutture degli edifici con quelli Europei, introducendo una serie di requisiti tecnici.

La norma prevede questi limiti per le abitazioni (ospedali e altre casistiche sono differenti):

  • 50 dB di potere fonoisolante apparente minimo tra unità immobiliari
  • 40 dB di isolamento acustico minimo per facciata
  • 63 dB(A) di rumore massimo per il calpestio
  • 35 dB(A) massimi per la rumorosità degli impianti tecnici discontinui
  • 25 dB(A) massimi per la rumorosità degli impianti tecnici continui

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