Rifiuti
NOVITA’
Sulla G.U. del 10/03/23 è stato pubblicato il DPCM 03/02/23 che, sostituendo il precedente DPCM 17/12/21, riporta le istruzioni e la modulistica per la dichiarazione MUD per l’anno 2023: tale DPCM si applica già alla dichiarazione del 2023, relativa ai dati 2022 e, conseguentemente, la scadenza per la presentazione è fissata al 8 luglio 2023.
Il Regolamento dell’Albo prevede che, per ricoprire l’incarico di responsabile tecnico, il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’iscrizione possa esentato dalle verifiche se, al momento della presentazione della domanda, dimostra di aver maturato almeno 20 anni d’esperienza nel settore d’attività oggetto dell’iscrizione. Il Comitato Nazionale (con la circolare prot.10 del 16/10/2019) ha disposto che, in caso di integrazione dell’iscrizione con ulteriori categorie riguardanti attività non precedentemente effettuate dall’impresa, il legale rappresentante non potrà beneficiare di tali agevolazioni in quanto non in possesso della necessaria esperienza.
Modalità per la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici
Sono state definite le modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
Con il DM 01/02/18 sono state definite le modalità gestionali semplificate, mentre con la Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.2/2018 sono state definite le caratteristiche per l’iscrizione nella nuova categoria appositamente definita.
L’applicazione delle disposizioni del DM è facoltativa e, pertanto, i soggetti che già effettuano questa attività utilizzando la documentazione prevista dal D.Lgs. 152/06 (formulari, registri di carico e scarico) possono valutare se applicare le disposizioni del DM o continuare ad applicare le modalità operative utilizzate finora.
Occorre evidenziare che l’obiettivo è quello di regolamentare la raccolta e il trasporto di rifiuti metallici svolti da quelle imprese, quali ad esempio commercianti ambulanti, svuota – cantine e simili, che fino all’introduzione del comma 1-bis nell’art.188 del D.Lgs. 152/06, potevamo operare senza necessità di alcuna autorizzazione e senza l’impiego di formulari e registri di carico e scarico.
Secondo quanto disposto dalla Decisione 955/2014/UE e dal Regolamento 1357/2014/UE, il 1° giugno 2015 è entrato in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo. Il nuovo elenco sostituisce l’allegato della decisione 2000/532/CE e anche l’allegato I della parte IV del T.U.A. (D.Lgs. 152/06).
La società Magister è in grado di seguire la pratica per l’iscrizione all’albo per qualunque categoria.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. E’ evidente che si rende necessario verificare se l’applicazione delle nuove regole conduce a una diversa classificazione dei rifiuti prodotti dalle imprese.
Il nuovo elenco è suddiviso in 20 capitoli che produttori e detentori di rifiuti devono utilizzare al fine di una corretta identificazione degli stessi.
La società Magister si occupa di predisporre le opportune perizie tecniche per i mezzi dedicati al trasporto di rifiuti per qualunque categoria
- la definizione del nuovo modello di iscrizione (allegato A) che deve essere presentato in modalità esclusivamente telematica
- l’individuazione della dotazione minima di veicoli e di personale (allegato B), sulla base della portata utile complessiva dei veicoli in relazione alla quantità dei rifiuti previste nelle classi di iscrizione
- la definizione del requisito della capacità finanziaria e, nell’allegato C, la definizione dello schema di attestazione di affidamento bancario rilasciato dalle imprese autorizzate all’esercizio del credito
- per il responsabile tecnico, in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Albo, la delibera prevede che l’incarico sia assunto dal legale rappresentante
- le imprese già in possesso di ricevuta d’iscrizione, in base alle delibere precedenti, hanno 120 giorni di tempo dall’entrata in vigore delle nuove modalità (fino al 12/2/2017) per presentare domanda in base alle nuove disposizioni e potranno continuare ad operare sulla base della ricevuta d’iscrizione fino alla notifica del provvedimento d’iscrizione
Approfondimenti: