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Requisiti acustici passivi degli edifici – norma interpretativa incostituzionale

Scritto il 19 giugno 2013 da admin

La norma di interpretazione dei requisiti acustici passivi degli edifici è incostituzionale: infatti produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili: lo afferma la Corte Costituzionale (con la sentenza n.103 del 29 maggio 2013) in riferimento alla questione sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio.

La questione riguarda una domanda di risarcimento richiesta dall’acquirente di un immobile per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi. La domanda è fondata non sulla violazione delle regole dell’arte nella costruzione degli edifici da parte del venditore-costruttore e dell’appaltatore ma sulla violazione dei requisiti acustici passivi previsti dalla normativa acustica.

Il DPCM 05/12/1997 recante  Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, ha l’obbiettivo di definire, in fase progettuale, le caratteristiche costruttive e la qualità dei materiali che devono essere impiegati nella costruzione dei nuovi edifici e finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico all’interno degli stessi.

Nella materia in questione è intervenuta, dapprima, la Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (recepita in Italia dal D.Lgs. 194/2005)  e, dopo, la Legge Comunitaria 2008 che ha previsto una nuova delega al Governo per integrare nell’ordinamento la direttiva del 2002 e per assicurare l’omogeneità delle normative di settore mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi.

In seguito, e in riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici, la Legge n.88/09 ha  previsto che, in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’art. 3, c. 1, lettera e), della Legge 447/95 non trovi applicazione nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

La legge 96/01 ha introdotto una nuova interpretazione: in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al c.1, l’art. 3, comma 1, lettera e), della Legge 447/95, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai  requisiti acustici passivi degli  edifici  e  dei  loro  componenti  non  trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando  gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in  giudicato  e  la corretta esecuzione dei lavori  a  regola  d’arte  asseverata  da  un tecnico abilitato.

Secondo la Corte tale disposizione non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in questa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, al fine di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati.

La norma disciplina la modalità di esercizio della competenza statale nella individuazione dei requisiti acustici degli edifici, regolando il procedimento per l’adozione del relativo DPCM, ma non considera in alcun modo i riflessi di tali disposizioni nei rapporti tra privati.

Dunque la retroattività (termine che indica quella situazione in cui gli effetti di un atto giuridico si producono  in un momento anteriore rispetto a quello in cui l’atto stesso è stato formato) della disposizione non trova giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).

Al contrario, la norma, oltre a ledere il legittimo affidamento sorto in coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma sostituita del 2009, contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell’altra, incidendo retroattivamente sull’obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici.

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