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Requisiti acustici passivi – previsione e collaudo

Scritto il 15 febbraio 2016 da admin

Per ambiente abitativo si intende ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive. Il DPCM 15/12/97 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia e definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:Collaudo acustico

  • Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori di calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverbero (per aule e palestre delle scuole

Gli ambienti abitativi sono classificati in base alla destinazione d’uso:

  • categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
  • categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili
  • categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
  • categoria D: edifici adibiti a ospedali, cliniche e assimilabili
  • categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
  • categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
  • categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Magister è in grado di effettuare qualunque intervento nel campo dell’acustica edilizia

PROCEDURA PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Nell’ambito delle istanze di permesso di costruire o DIA o SCIA per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d’uso di edifici destinati ad ambienti abitativi, il progettista assevera che l’intervento è soggetto alla presentazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/97. La relazione tecnica deve valutare, sulla base delle caratteristiche progettuali dell’opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell’allegato A, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa.

Terminato l’intervento edilizio, il direttore dei lavori assevera l’agibilità dell’immobile dichiarando anche il rispetto dei requisiti igienico-sanitari compreso il rispetto dei parametri individuati nella tabella B dell’allegato A, a tale scopo allega una relazione (valutazione dei requisiti acustici passivi) in cui mediante i risultati di rilievi strumentali eseguiti in opera viene verificato quanto richiesto.

Entrambe le valutazioni devono essere redatta da un TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA.

DM 11/01/2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili: sulla determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici, richiede che i valori dei requisiti acustici passivi debbano rispettare (nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) almeno quelli previsti dalla classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di prestazione superiore riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.

Approfondimenti: