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Condizionatore troppo rumoroso? Via dal condominio

Scritto il 20 giugno 2013 da admin

Stremati dal caldo decidete di installare un condizionatore? Meglio chiedere un parere preventivo ai condomini: se da loro fastidio il giudice può imporre di rimuoverlo.

Corte di Cassazione Sezione seconda Civile - Sentenza del 22 agosto 2003, n. 12343

La Corte di Cassazione ha intimato l’immediata rimozione di un condizionatore installato in un condominio nel pieno centro di Verona. Il motivo? Le immissioni rumorose dell’impianto refrigerante collocato sul muro condominiale davano fastidio agli inquilini.

Il fatto: non tollerando più il caldo afoso, tre condomini veronesi decidevano di installare un condizionatore sul muro condominiale. La calura era talmente insopportabile che non chiesero nemmeno l’autorizzazione degli altri condomini. Risultato: una volta attivato, l’impianto con il suo rumore infastidiva gli altri condomini. Il caso è arrivato in Tribunale ma il giudice di Verona, nel giugno ’96, respingeva la protesta dei condomini contrari, anche alla luce di una consulenza tecnica d’ufficio. Una decisione non accettata dal resto del palazzo che ha portato la protesta davanti alla Corte d’appello di Venezia che, nel marzo del 2000, condannava i tre condomini alla rimozione del condizionatore. I tre condomini non si sono dati per vinti e hanno impugnato la decisione in Cassazione, ma la Seconda sezione civile (sentenza 12343) ha respinto il loro ricorso, decidendo per la rimozione.

Allineandosi ai colleghi di merito, i giudici non hanno potuto ignorare che le immissioni del condizionatore erano rumorose per i condomini occupanti gli appartamenti limitrofi.

Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.23130/2006

Chi abita in un condominio deve controllare che il proprio condizionatore non sia troppo rumoroso, perché in caso di superamento dei limiti imposti dalla legge rischia una condanna per disturbo al riposo delle persone. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna inflitta al titolare di un ambulatorio medico che disturbava i vicini a causa della elevata rumorosità dell’impianto di climatizzazione. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 del codice penale è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata; la valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata nell’ambiente, ove i rumori vengono percepiti, ed i rumori devono essere di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

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