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Normale tollerabilità e limiti di accettabilità

Scritto il 6 giugno 2013 da admin

Che cosa può fare una persona disturbata

dal rumore di altri?

Il primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose.

Se il danneggiato non ottiene effetto, ha due strade:

  1. ricorre all’autorità giudiziaria, previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecnico competente in acustica
  2. presentare un esposto al Comune: questo manda un proprio tecnico per le verifiche del caso.

I tecnici del Comune o ARPA controllano se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità

(cosa ben diversa dalla normale tollerabilità di cui all’art.844 cod.civ).

Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione o contenimento del rumore. Se, anche a  seguito di quanto sopra, il soggetto disturbato non ottiene rimedio (ad esempio, perchè i tecnici non hanno riscontrato il superamento dei limiti di accettabilità o perchè il soggetto obbligato non adempie) allora è necessario il ricorso all’azione giudiziale. Prima di dar corso all’azione giudiziale è fondamentale che il soggetto disturbato faccia eseguire una perizia da un tecnico competente in acustica per verificare se il rumore superi effettivamente il limite della normale tollerabilità.

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NORMATIVA

Tra la normale tollerabilità (prevista dall’art. 844 cod.civ.) e i limiti di accettabilità fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza.

Senza entrare nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità. La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del Codice Civile e art. 659 del Codice Penale), altre speciali e pubblicistiche (Legge quadro 447/95, nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli edifici). 

L’art. 844 del Codice Civile è la norma fondamentale per il soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità.

La normativa pubblicistica è finalizzata alla tutela della collettività:  dà per scontato che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della sorgente), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricettore).

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